Tra i contenziosi in materia bancaria e finanziaria, frequenti sono i casi di soggetti che si rivolgono ai tribunali per essere risarciti dei danni causati da investimenti sbagliati, chiedendo l’accertamento della responsabilità degli intermediari finanziari intervenuti nella gestione dell’operazione finanziaria.
Questi ultimi, in particolare, sono tenuti ad una specifica diligenza professionale, che li obbliga ad informare compiutamente il cliente di ogni possibile rischio connesso all’operatività in borsa.
Regolamento Consob
Tra i vari provvedimenti di settore che disciplinano gli obblighi informativi, ricordiamo il Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli intermediari finanziari.
L’art. 28 del Regolamento, in particolare, prevede che prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio; essi, inoltre, devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio.
Il successivo art. 29 del Regolamento riguarda le “operazioni finanziarie non adeguate” e dispone che gli intermediari autorizzati debbano astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Essi, inoltre, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, devono informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere; qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Prova del nesso di causalità
Nelle cause di risarcimento danni l’investitore deve provare di aver subito il danno a causa di violazioni poste in essere dall’intermediario; si tratta, cioè, di dover provare il “nesso di causalità” tra il danno e l’attività dell’intermediario, nello specifico la violazione degli obblighi informativi.
Tale prova, che incombe sull’investitore danneggiato, è ammessa anche solo in via “presuntiva”, cioè attraverso elementi che consentano al giudice di accertare che, senza quella violazione da parte dell’intermediario, l’investitore non avrebbe dato il consenso all’operazione finanziaria.
Sul punto si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza emanata a Sezioni Unite, la n. 28314 del 4/11/2019, in cui viene descritto lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo-informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, con la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario.
Anche di recente la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 7905 del 17 aprile 2020, si è soffermata sull’onere probatorio a carico dell’investitore e sulla possibilità, per il giudice, di accertare la responsabilità dell’intermediario in via presuntiva.
Propensione al rischio dell’investitore
Nella citata pronuncia si afferma che l'inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisca di per sè un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell'operazione finanziaria.
La prova del nesso causale non è eliminata, quindi, dal mero rilievo – da parte dell’intermediario finanziario - di elementi generici, come il profilo speculativo o l'elevata propensione al rischio dell'investitore: si deve infatti escludere che il cliente possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e sono invece conosciuti o prevedibili da parte dell'intermediario finanziario.