Risoluzione del contratto d’investimento finanziario

La stipula di un contratto comporta l’assunzione di specifici obblighi da parte dei contraenti, sia per quanto riguarda la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto sia per l’ipotesi di inadempimento di una delle parti.

Il nostro codice civile, a riguardo, prevede che quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

CITAZIONE IN GIUDIZIO

In pratica, ciò significa che, dopo aver inviato alla parte inadempiente una diffida ad adempiere la prestazione entro un certo termine – che può variare in relazione all’attività cui si è tenuti per contratto- se l’inadempimento persiste l’altro contraente può ricorrere in tribunale, citando in giudizio la parte messa in mora.

Il giudice, in base alla domanda dell’attore, potrà ordinare alla parte inadempiente di porre in essere la prestazione obbligatoria, oppure potrà dichiarare risolto il contratto e condannare il convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall’attore per effetto dell’inadempimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’accoglimento della domanda di risoluzione è, tuttavia, subordinato all’accertamento, da parte del giudice, della gravità dell’inadempimento nel bilanciamento degli interessi contrapposti; è necessario, cioè, che il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali abbia compromesso interessi di un certo rilievo e che la risoluzione non finisca per penalizzare in modo sproporzionato la parte convenuta.  

Per quanto attiene all'onere probatorio che grava sulla parte che agisce in giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente dimostrare l’esistenza del contratto ed allegare l'inadempimento, gravando sulla controparte l'onere della prova contraria, cioè la dimostrazione di aver rispettato tutti gli obblighi contrattuali (Cassazione SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).      

I principi fin qui richiamati, di ordine generale e validi per tutti i tipi di contratto, vanno posti in relazione con le norme specifiche dettate per le diverse tipologie contrattuali, che delineano il contenuto delle obbligazioni cui devono conformarsi i contraenti.

CONTRATTI D’INVESTIMENTO

Con riferimento ai contratti bancari e finanziari di investimento il Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli intermediari finanziari, in particolare, all’art. 28 prevede che, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio.

Gli intermediari, inoltre, devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio.

Riguardo alle “operazioni finanziarie non adeguate”, cioè non corrispondente al profilo di rischio dell’investitore, la normativa di settore dispone che gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

RISARCIMENTO DEI DANNI

La mancanza di informazioni corrette sulle operazioni finanziarie, così come l’effettuazione di operazioni non adeguate,  ove queste abbiano prodotto un danno al cliente, comporta l’obbligo per l’intermediario di risarcire i danni subiti, previa risoluzione del contratto d’investimento su domanda dell’investitore.

Lo ha confermato di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10333/2018, occupandosi di un caso di richiesta di risoluzione contrattuale e risarcimento danno, da parte del cliente di una società fiduciaria, di una polizza vita che prevedeva investimenti finanziari ad alto rischio.

Nella fattispecie, la parte che aveva stipulato la polizza vita aveva subito un’ingente perdita del proprio capitale, per effetto del brusco calo delle quotazioni in borsa dei titoli Lehman Brothers, acquistati dall’intermediario finanziario senza aver fornito preventivamente informazioni al cliente e senza aver tenuto conto del suo basso profilo di rischio.    

La Suprema Corte, dopo aver precisato che la polizza assicurativa è caratterizzata dall’assunzione del rischio (alea contrattuale) da parte dell’assicuratore, a differenza dei contratti d’investimento in cui il rischio ricade sull’investitore, dato atto dell’elevata perdita finanziaria subita dal contraente, ha confermato la decisione d’appello che aveva accolto la domanda risolutiva del contratto, sulla base dell’accertato inadempimento dell’intermediario finanziario agli obblighi informativi previsti dalla legge.

pubblicato il 22/05/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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