Assegno di mantenimento e capacità lavorativa del beneficiario

In altri articoli abbiamo visto come il nostro ordinamento tuteli la parte più debole nei casi di separazione dei coniugi e di divorzio, ponendo a carico del coniuge più abbiente l’onere di sostenere economicamente, oltre che i figli minorenni e non autosufficienti, anche l’ex marito o l’ex moglie.

NUOVI CRITERI PER L'ASSEGNO DI DIVORZIO

Abbiamo anche considerato il mutato orientamento della giurisprudenza nell'adozione dei criteri cui fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile: infatti, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.11504 del 10 maggio 2017, nella quale i giudici di legittimità prendono le distanze dal criterio consolidato del “tenore di vita in costanza di matrimonio”, i tribunali sono più orientati a tener conto del principio dell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno.

Ciò significa che, nelle cause di divorzio, per determinare se sussista il diritto all’assegno, i giudici valutano se via siano le condizioni poste dalla legge per l’erogazione dell’assegno, quali la mancanza di mezzi adeguati o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, al  fine di accertare se vi possa essere indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente.

Se questo cambio di rotta ha riguardato il divorzio, in cui il vincolo coniugale è definitivamente sciolto, il “tenore di vita” precedente continua ad essere un criterio valido nelle cause di separazione, nelle quali è più forte il dovere di solidarietà ed assistenza tra i coniugi.

TENORE DI VITA PRECEDENTE

Negli anni, tuttavia, i tribunali, sulla scorta di principi affermati dalla Corte di Cassazione, hanno ancorato tale parametro ad altri elementi di valutazione, relativi alla capacità lavorativa della parte beneficiaria dell’assegno.

Si è visto, ad esempio, come, la circostanza che il coniuge meno abbiente sia privo di occupazione, non debba costituire elemento astratto ed aprioristico per affermare il diritto all’assegno di mantenimento, dovendo ponderarsi ogni situazione, comprese le capacità proprie del beneficiario e l’attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno.

Tale capacità o attitudine al lavoro, tuttavia, dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi ed oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici, ad esempio, verificando se il soggetto abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative.

CAPACITA’ LAVORATIVA

Questo principio, ricorrente nella giurisprudenza, è stato nuovamente confermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 6886 del 20 marzo 2018, avente ad oggetto il ricorso presentato da una donna la quale, in sede di separazione, aveva chiesto di vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento da parte del marito, in considerazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il Tribunale aveva accolto la domanda della ricorrente ma, su ricorso del marito, la Corte d’Appello aveva revocato il provvedimento, avendo accertato che la beneficiaria dell’assegno, pur avendo adeguata capacità lavorativa e un titolo di studio come la laurea, non si era attivata nella ricerca di un’occupazione.

La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione della corte di merito, afferma che, pur dovendosi tenere conto del tenore di vita precedente alla separazione, è onere della parte richiedente l’assegno fornire la prova della ricorrenza dei presupposti di legge per la sua erogazione.

ONERE DELLA PROVA

A tal fine, secondo la Suprema Corte, il coniuge che chiede il mantenimento deve dimostrare l’incolpevole situazione di difficoltà economica o mancanza di lavoro, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa confacente alle sue attitudini.

La mancata allegazione di tali prove, conclude la Corte, comporta l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.

pubblicato il 25/05/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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