La prova dei crediti privilegiati

In caso di indebitamento vi sono delle regole generali, stabilite nel codice civile, che regolano il concorso dei creditori nella liquidazione giudiziale dei crediti, come anche nelle ipotesi di pignoramento dei beni del debitore o di fallimento o altra procedura concorsuale cui è sottoposto quest’ultimo.

Anche nelle procedure previste dalla legge n. 3/2012 per i casi di sovraindebitamento si tiene conto delle norme civilistiche in materia di “ordine dei privilegi”: con tale espressione si indica il grado di importanza di ciascun credito, in base alla natura ed al titolo, e l’ordine di liquidazione dei diversi creditori.

PAR CONDICIO CREDITORUM

Ricordiamo in primo luogo che, nei rapporti di debito-credito,  il principio generale che regola il concorso tra i creditori è quello della par condicio creditorum, in base al quale tutti i creditori hanno diritto ad essere soddisfatti allo stesso modo degli altri, in proporzione al credito di ciascuno.

Ciò significa che, in mancanza di crediti “privilegiati” i creditori potranno concorrere allo stesso modo nel ricevere quanto a loro spettante e, in caso di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare integralmente ciascun creditore, essi concorrono proporzionalmente in base all’entità del proprio credito.

CREDITI PRIVILEGIATI

Diversa è la regola in presenza di crediti “privilegiati”, ai quali cioè la legge attribuisce un valore particolare in relazione alla natura degli stessi, attribuendo una preferenza  rispetto agli altri crediti.

Nel codice civile e nelle leggi speciali troviamo diversi esempi di crediti privilegiati, tra cui quelli derivanti da rapporti di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti dovuti per tributi da versare allo Stato.

CREDITI IPOTECARI

Anche i crediti garantiti da ipoteca sono privilegiati rispetto agli altri, anzi godono di particolare favore nella ripartizione del patrimonio del debitore, in quanto vengono soddisfatti per primi.
Tra i crediti ipotecari speciali vi sono quelli fondiari, derivanti dalla concessione di mutui da parte di istituti di credito e finanziari, disciplinati dal Testo Unico Bancario, che regolamenta anche la fase esecutiva stabilendo un diritto dell’istituto di credito creditore all’assegnazione immediata delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.

ORDINE DEI PRIVILEGI

Si parla di “ordine di privilegi”  proprio con riferimento alla graduazione dei crediti, stabilita dal codice civile agli artt. 2771 ss., che detta una disciplina minuziosa in relazione alla natura dei singoli crediti concorrenti.

In estrema sintesi possiamo dire che, in caso di concorso tra creditori, vengono soddisfatti per primi i creditori fondiari ed ipotecari; se il patrimonio è sufficiente verranno soddisfatti anche gli altri creditori, nell’ordine dei privilegi previsto dal codice civile.

Per citare solo qualche esempio: i crediti relativi al rapporto di lavoro, per t.f.r. e retribuzioni non pagate, vengono soddisfatti per primi tra i crediti privilegiati generali, poi vengono i crediti previdenziali, i crediti per tributi indiretti e così via, in base all’elencazione dell’art. 2778 c.c..
Infine, saranno soddisfatti – o non soddisfatti se il patrimonio è incapiente – i crediti chirografari, cioè tutti i crediti diversi, non assistiti da alcun privilegio.

PROVA DEL PRIVILEGIO

Quanto alla prova del privilegio, in caso di insinuazione al passivo nel fallimento del debitore, così come nelle altre ipotesi di concorso, il creditore dovrà dimostrare qual è il titolo da cui dipende il proprio credito, allegando la documentazione a sostegno della propria domanda.

Egli, inoltre, nell’istanza con la quale precisa l’entità e la natura del proprio credito, in Tribunale come dinanzi agli organismi di composizione della crisi, deve specificare qual è la natura del credito vantato ed il tipo di privilegio di cui gode, in base alle norme civilistiche anzidette.

LA CASSAZIONE

A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato, nell’ordinanza n. 12467/2018, in un caso relativo a domanda di insinuazione al passivo di un fallimento, che ai fini dell'insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale "jura novit curia” (i giudici conoscono le leggi, ndr.).

Per la Suprema Corte, dunque, nelle ipotesi di concorso dei creditori regolate dinanzi al giudice, è sufficiente che venga specificato il tipo di credito si vuole far valere, ben potendo il creditore omettere l’articolo di legge che ne disciplina il grado o il privilegio.

pubblicato il 13/09/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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