Per far valere un proprio diritto di credito nei confronti di un soggetto debitore che rimane sordo alle richieste di pagamento, molto spesso bisogna ricorrere al pignoramento dei beni o, se si tratta di un imprenditore, all’ammissione al passivo della eventuale procedura concorsuale. Anche in questi casi, tuttavia, si rischia di rimanere insoddisfatti, nel concorso con gli altri creditori, se il credito per cui si agisce non è assistito da un privilegio.
Distinzione tra i crediti
Ricordiamo, in proposito, che i crediti si distinguono in tre grandi categorie: ipotecari, privilegiati e chirografari. Questi ultimi sono i crediti non assistiti da alcun privilegio, che molto spesso, nella ripartizione del patrimonio del debitore, rischiano di rimanere insoddisfatti per insufficienza del valore dei beni.
I crediti garantiti da ipoteca – gravante su beni immobili o mobili registrati come gli autoveicoli - godono di particolare favore nella ripartizione del patrimonio del debitore, in quanto vengono soddisfatti per primi; tra essi rientrano i crediti fondiari, derivanti dalla concessione di mutui e finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari, che, per garantirsi, iscrivono ipoteca sull’immobile oggetto di mutuo o su altri immobili del debitore.
Ordine di preferenza
Primi ad essere pagati sono propri i crediti fondiari e ipotecari, ai quali la legge assegna un regime di favore, poiché essi non concorrono con gli altri crediti di grado inferiore, ma solo con altri crediti ipotecari, in base al grado d’iscrizione dell’ipoteca. Solo se residuano somme ulteriori dal ricavato della vendita del bene pignorato, si provvederà a liquidare i creditori privilegiati e, in ultima istanza, i chirografari.
A titolo esemplificativo ricordiamo che tra i privilegi generali rientrano i crediti alimentari, i crediti del lavoratore dipendente dervanti dal rapporto di lavoro, i crediti dello Stato per imposte dirette e per l’IVA, i crediti degli enti previdenziali.
Chirografari tempestivi e tardivi
Dopo i creditori privilegiati, se residuano ancora somme, vengono soddisfatti i creditori chirografari, i quali vengono suddivisi tra creditori tempestivi e creditori tardivi, in base al momento in cui è stata depositata l’istanza di intervento nella procedura esecutiva o concorsuale.
I crediti chirografari tempestivi sono soddisfatti con preferenza rispetto a quelli tardivi, secondo la regola della par condicio.
Laddove la somma da distribuire non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori chirografari per intero bisogna calcolare la percentuale di riparto, in proporzione di ciascun credito. Lo stesso principio vale per i creditori chirografari tardivi, che saranno gli ultimi a essere soddisfatti.
Ipoteca iscritta per crediti fondiari
Nel caso in cui sia una banca ad agire esecutivamente, ad esempio per il recupero delle rate di mutuo insolute, il credito per la sorte capitale sarà preferito su tutti gli altri, in quanto garantito dall’iscrizione dell’ipoteca; per quanto riguarda, invece, gli interessi dovuti in base al contratto di mutuo, la regola è stabilita dall’art. 2855 III comma, in base al quale "l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita”.
La norma disciplina gli effetti dell’iscrizione di ipoteca nei registri immobiliari per un importo a titolo di capitale e di interessi a seguito di concessione di mutuo o finanziamento e distingue tra interessi corrispettivi e interessi moratori, come spiega la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4927/2018.
Interessi corrispettivi e moratori
Secondo la Suprema Corte, infatti, "nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale".
Ciò significa che, a seguito del pignoramento dell’immobile da parte della banca, gli interessi corrispettivi potranno essere assistiti dal privilegio di grado ipotecario, ma solo per il biennio antecedente alla data del pignoramento e per l’annualità in corso; per quanto riguarda gli interessi moratori, invece, fino alla vendita coattiva del bene saranno riconosciuti in via privilegiata, ma solo nei limiti del tasso legale.