Sulla Gazzetta Ufficiale del 29/7/22, n. 176 serie generale, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio".
Parità di genere
La finalità del decreto e della direttiva comunitaria è quella di consentire ai lavoratori subordinati una migliore conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di condividere le responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Le norme si applicano ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato e pubblico e prevedono l’introduzione di un congedo parentale obbligatorio anche per il padre e l’estensione della durata dei periodi di congedo facoltativi. Vediamo più in dettaglio quali sono le novità introdotte dal provvedimento, che entrerà in vigore il 13 agosto 2022.
Congedo obbligatorio di paternità
In primo luogo, come anticipato, il decreto introduce il congedo obbligatorio di paternità, da fruire a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa; in caso di parto plurimo la durata del congedo è di venti giorni. Il congedo riguarda i padri naturali, come quelli adottivi e affidatari ed è fruibile anche durante il periodo di maternità della madre lavoratrice; per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Congedo facoltativo
Per quanto riguarda il congedo facoltativo, coperto da indennità pari al 30% della retribuzione, il periodo è esteso fino a 9 mesi complessivi, fermo restando i limiti massimi di congedo fruibili dalle coppie di genitori lavoratori, i quali hanno diritto ad un periodo di congedo di tre mesi ciascuno, prorogabili per altri 3 mesi da uno dei genitori; inoltre è estesa l’età del bambino, da 8 a 12 anni, entro la quale il genitore può fruire del congedo. Tra le altre novità del decreto vi è l’estensione, da 10 a 11 mesi, della durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, al fine di garantire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali, anche in questo caso con l’estensione fino ai 12 anni di età del figlio.
Ulteriori disposizioni
Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di accertamenti medici, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto. Il decreto, infine, prevede specifiche sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro, in caso di atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici anzidetti.