Come noto, dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid-19; questo ha comportato il venir meno di molte delle misure restrittive applicate per oltre 2 anni, con qualche eccezione, ad esempio, per quanto riguarda l’uso delle mascherine al chiuso e sui mezzi di trasporto, quest’ultimo protratto fino al prossimo autunno.
Legge n. 52/2022
Tra i provvedimenti prorogati vi sono anche le norme in materia di smart-working, alle condizioni previste dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Proroghe fino al 30 giugno 2022
La legge di conversione prevede innanzitutto che fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e in condizione di fragilità (come individuate con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 11/2022), laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Fino alla stessa data, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart-working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Proroghe fino al 31 luglio
Per quanto riguarda i genitori di minori infraquattordicenni, la legge stabilisce che fino al 31 luglio 2022, i dipendenti del settore privato, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Hanno diritto alla proroga dello smart-working, sempre fino al 31 luglio, anche i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente.
Comunicazione dello smart-working
Per quanto riguarda le procedura di comunicazione dello smart working nel settore privato fino al 31 agosto 2022, si applicano le regole previste dalla legge n. 77/2020 per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, che non prevedono l’accordo con il lavoratore, ma la semplice comunicazione del datore sul portale dell’INPS.