Il decreto-legge 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto lo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa, nel contempo differendo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, in parte al 16 maggio 2022 (norme relative alla liquidazione giudiziale) in parte al 31 dicembre 2023 (norme relative alle procedure d’allerta e altre disposizioni).
Scopo della composizione negoziata
La misura della composizione negoziata ha lo scopo di consentire all’imprenditore indebitato di farsi supportare da un esperto, iscritto in appositi elenchi presso la Camera di Commercio, per ripianare i propri debiti. La domanda viene presentata dall’imprenditore accedendo alla piattaforma telematica sul sito della Camera di commercio, allegando la documentazione richiesta, tra cui gli ultimi tre bilanci.
Misure di protezione del patrimonio
È prevista, inoltre, la possibilità, per l’imprenditore che presenta l’istanza di nomina dell’esperto, di chiedere l’applicazione della misure di protezione del patrimonio, secondo il dettato dell’art.6 del d.l. 118/2021; vediamo di cosa si tratta e le modalità di richiesta. Le misure consistono, in sintesi, nella sospensione dei pignoramenti in corso e nel divieto di iniziarne nuovi, nel divieto di presentare istanze di fallimento/liquidazione giudiziale fino al termine del periodo indicato per la composizione negoziata, nonché nel divieto, per i creditori che hanno contratti pendenti, di risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore; oltre a ciò, sono sospese, per lo stesso periodo, le cause di scioglimento della società per perdita e riduzione del capitale sociale. Per quanto riguarda l’applicazione di tali misure, innanzitutto va rilevato che, una volta accettato l’incarico da parte dell’esperto, la relativa nomina viene iscritta, a cura dell’imprenditore, nel Registro Imprese, sul quale verrà pubblicata anche la richiesta delle misure protettive.
Effetti delle misure
Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, né compiere gli altri atti inibiti dall’art. 6 del decreto. A pena di inefficacia delle misure di protezione, lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese della richiesta delle misure di protezione, l’imprenditore deve presentare ricorso in tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive; entro trenta giorni, a pena di cancellazione delle misure protettive dal registro delle imprese, l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del procedimento instaurato in tribunale.
Provvedimenti del Tribunale
Il tribunale, a sua volta, entro dieci giorni, a pena di cessazione degli effetti delle misure di protezione, deve fissare l’udienza nella quale, in contraddittorio con le parti e sentito l’esperto, potrà confermare, modificare o revocare le misure protettive del patrimonio. Una volta autorizzate dal Giudice, la durata delle misure protettive può variare da un minimo di 30 ad un massimo di 120 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 240 giorni.
Ricapitolando: le misure di protezione operano automaticamente con l’iscrizione della domanda nel Registro Imprese, per un termine di 180 giorni; la loro efficacia, tuttavia, è subordinata alla presentazione del ricorso in Tribunale e alla pubblicazione nel Registro Imprese del numero di ruolo del procedimento, che segue le forme dei procedimenti cautelari. Spetta poi al giudice, una volta confermate le misure, stabilirne la durata effettiva, che può essere protratta o ridotta; allo stesso modo, il giudice può decidere di revocare le misure di protezione, ove ritenga che esse non assicurino il buon esito delle trattative con i creditori o appaiano sproporzionate e eccessivamente gravose per i creditori.