La legge n. 122/2022, di conversione del c.d. Decreto semplificazioni n. 73/2022, pubblicata sulla G.U. del 19 agosto ’22, tra le varie disposizioni prevede la proroga della comunicazione semplificata, da parte dei datori di lavoro, dei dipendenti in smart working.
Comunicazione semplificata
Ricordiamo che già con la legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il legislatore aveva prorogato fino al 31 agosto ‘22 l’applicazione della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato, secondo le regole previste dalla legge n. 77/2020.
In base a tali regole il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS, mediante accesso on line al portale, solo l’elenco dei lavoratori per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro in modalità “agile”, senza allegare anche l’accordo individuale sottoscritto con il singolo lavoratore.
Legge 81/2017
Secondo la legge istitutiva del lavoro agile, o smart-working, la n. 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), infatti, datore di lavoro e dipendente devono concordare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa da remoto in un accordo individuale, sottoscritto da entrambe le parti; ebbene, la procedura di comunicazione semplificata all’INPS ed all’INAIL prevede che l’accordo non debba essere allegato alla comunicazione.
Sul punto, l’art. 18 del provvedimento legislativo appena richiamato definisce il lavoro agile come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”, aggiungendo che “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Accordo individuale
L’articolo successivo stabilisce che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore; nell’accordo, inoltre, devono essere stabiliti i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Nel testo dell’accordo, inoltre, deve essere indicato l’eventuale termine, ed il periodo di recesso del lavoro dalla modalità agile, come anche il riferimento agli accordi presi in sede di contrattazione collettiva.
Protocollo nazionale
Concludiamo facendo riferimento al Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto il 7/12/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dai principali sindacati ed associazioni dei lavoratori, documento che fissa le regole generali a cui datori e dipendenti devono attenersi nell’esecuzione dello smart working.
Il Protocollo è composto da 16 articoli, che regolano i diversi aspetti del lavoro agile, dalle modalità e luoghi di svolgimento, ai tempi di disconnessione telematica, dalla sicurezza alla fornitura degli strumenti informatici di lavoro, fissando i principi di parità di trattamento economico e previdenziale per i fruitori di tali modalità rispetto ai lavoratori in azienda, nonché favorendo l’accesso a tale modalità ai soggetti fragili e con disabilità.