Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, tra le principali novità ha introdotto le “misure di allerta”: esse hanno lo scopo di anticipare l’intervento degli organi amministrativi dell’impresa ai primi segnali di crisi, onde consentire il ripianamento della situazione debitoria ed evitare che questa si accresca fino a diventare insostenibile e condurre inevitabilmente alla liquidazione giudiziale.
Obblighi di segnalazione
Tali misure si basano anzitutto su obblighi di segnalazione a carico di soggetti privati, primi fra tutti gli organi di controllo societari ed i revisori contabili, nonché su soggetti pubblici ed istituzionali come l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, come pure su banche ed intermediari finanziari, i quali devono attivarsi se rinvengono, nell’operatività delle imprese con cui entrato in contatto, indici di crisi ed insolvenza.
In base all’art. 13 del Codice, “costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”; costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Soggetti pubblici
Come anticipato, tra i soggetti che hanno l’obbligo di segnalare gli indicatori della crisi vi sono enti pubblici, quali l’INAIL, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, come stabilisce l’art. 25 novies del Codice, in base al quale tali soggetti devono effettuare le prescritte segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.
Le segnalazioni riguardano, in particolare, per l’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000.
Per gli obblighi dell’INAIL, la segnalazione riguarda l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000.
Obblighi dell’Agenzia delle Entrate
Per quel che riguarda l’Agenzia delle Entrate, il testo iniziale prevedeva l’obbligo di segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del primo trimestre dell’anno, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; oltre a questo, la segnalazione riguarda l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
L’obbligo di segnalazione, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha comportato l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di molte comunicazioni di segnalazioni per debiti IVA superiori ai 5.000 euro; ciò ha destato polemiche e contestazioni da parte delle associazioni di categoria e degli ordini dei commercialisti, i quali già precedentemente avevano rilevato l’esiguità del tetto posto dalla norma, non idoneo ad indicare una reale crisi d’impresa, tale da “allertare” l’imprenditore e gli organi di controllo societario.
Novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni
A seguito di ciò, con la legge n. 122/2022, di conversione del c.d. Decreto semplificazioni n. 73/2022, pubblicata sulla G.U. del 19 agosto ’22, sono state, tra l’altro, apportate modifiche a tali obblighi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Nello specifico, l’art. 37 bis della legge di conversione introduce una modifica nell’art. 25 novies lett. c) del Codice della Crisi d’impresa, aggiungendo, a quanto già previsto, che la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate debba essere effettuata “in ogni caso” quando il debito IVA sia superiore ad € 20.000, senza tuttavia eliminare il riferimento ai 5.000 euro già previsti.
Secondo i primi interpreti della modifica ciò significherebbe che l’obbligo di segnalazione dell’ente di riscossione scatterebbe a partire dai 20.000 euro e, dunque, che la soglia limite sarebbe non più quella dei 5.000; a parere di chi scrive la disposizione non è chiara, soprattutto in relazione alla specificazione che il debito, per essere segnalato quale indicatore di crisi, debba essere comunque non inferiore al 10% del volume d’affari.
Sarebbe, pertanto, auspicabile, un intervento chiarificatore, sul punto, da parte del legislatore e/o dell’Agenzia delle Entrate.
Modifica del termine di accertamento
Altra novità è l’estensione del termine previsto per la segnalazione da parte dell’Agenzia, che passa da 60 a 150 giorni, decorrenti dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010"; la segnalazione verrà effettuata, nelle modalità anzidette, contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis D.P.R. 633/1972.
È stato, infine, modificato il periodo di riferimento del debito IVA: non più il primo trimestre dell’anno ma il secondo.
Ricordiamo, infine, che, a seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della Crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell’esposizioni debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata delle crisi, previste dal Codice medesimo, per la cui disamina si rinvia ai precedenti articoli sull’argomento.