In caso di investimento di pedone da parte di un veicolo la norma applicabile, in materia di responsabilità civile e risarcimento danni, è l’art. 2054 del codice civile, che stabilisce il principio di "presunzione di responsabilità" del conducente del veicolo.
Art. 2054 I comma c.c.
In base al primo comma del predetto articolo, infatti, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (cioè il conducente di autovetture, motocicli, autocarri, esclusi pertanto i treni e i tram) ha l’obbligo di risarcire i danni prodotti a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciò significa che, nel caso di investimento di pedone, come pure nel caso di danni prodotti a cose durante la circolazione, il danneggiato, una volta dimostrato il fatto, cioè l’investimento, avrà diritto a essere risarcito dei danni subiti, salva la "prova contraria" offerta dal conducente dell’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento lesivo.
In cosa consiste, dunque, la prova contraria che esclude la responsabilità del conducente?
Rispetto delle regole da parte del conducente
Come abbiamo anticipato, l’esimente consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure necessarie, nel caso concreto, a evitare il verificarsi del sinistro; nell’ambito della circolazione stradale questo si traduce nell’osservanza delle regole di prudenza e delle norme del codice della strada.
In concreto, il conducente dovrà dimostrare, ad esempio, di aver rispettato i limiti di velocità imposti sul tratto di strada interessato, di aver tenuto una condotta prudente nel caso di particolari condizioni ambientali e climatiche (assenza di illuminazione nelle ore notturne, nebbia, pioggia etc.), di aver rispettato l’eventuale segnaletica stradale e così via.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
In un caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 9856 del 28 marzo 2022, i parenti di un ragazzo investito da un’auto avevano fatto ricorso verso la sentenza della Corte d’appello che aveva dato ragione al conducente del veicolo, il quale aveva dimostrato di aver tenuto una condotta conforme alle regole stradali, mentre era stato il ragazzo a tenere una condotta imprudente.
Era emerso, nel corso del giudizio, che il ragazzo, poco prima dell’impatto con l’auto, camminava nella corsia percorsa dal veicolo, in senso opposto alla marcia, in curva, di sera, senza giubbotto catarifrangente; tali circostanze avevano reso impossibile al conducente del veicolo l’avvistamento del pedone, per cui l’investimento era stato inevitabile.
La Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità della decisione appellata, ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.
Condotta imprudente del pedone
A tal fine, in ogni caso, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che lo stesso abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, il pedone procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica; tali circostanze avevano portato il Collegio a confermare la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità e abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee a evitare l'impatto, procedendo a una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza.