In diverse occasioni ci siamo occupati del risarcimento danni dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in ambito civilistico.
Giudizio civile
Ricordiamo che in materia di responsabilità civile la regola stabilita dal codice civile è che il responsabile dell’evento lesivo rifonda i danni causati ai soggetti coinvolti, sia che si tratti di un rapporto contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, come ad esempio nei sinistri stradali. Se il pagamento degli importi dovuti a titolo risarcitorio non viene fatto spontaneamente dal responsabile del danno, la parte danneggiata normalmente ricorre al giudice civile per vedere riconosciuto il proprio diritto e ottenere una sentenza di condanna del responsabile civile al pagamento delle somme liquidate dal giudice medesimo.
Giudizio penale
Nei casi di danno alla persona, consistente in lesioni di natura fisica e/o psichica, la vittima (o i suoi eredi in caso di morte del danneggiato) può percorrere anche la strada della querela in sede penale, che apre un processo a carico dell’autore del danno per il reato di lesioni personali e altre eventuali ipotesi delittuose, che, in caso di riconoscimento da parte del Tribunale, porta alla condanna del responsabile alle pene previste dal codice penale. In questa sede il danneggiato può costituirsi parte civile, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno, materia generalmente di competenza del giudice civile. Se il giudice penale, nel corso del processo, ha acquisito tutti gli elementi per quantificare il danno, con la sentenza di condanna del responsabile può anche quantificare il danno e condannare al risarcimento il responsabile civile. La sentenza di condanna emessa dal giudice penale è vincolante anche in sede civile e non può essere oggetto di revisione intentando una nuova causa davanti al giudice civile.
Condanna generica al risarcimento
Diverso è il caso in cui il giudice penale non abbia tutti gli elementi per valutare il danno, ma accerti la responsabilità per il reato di lesioni personali; in questa ipotesi si avrà una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, con rinvio al giudice civile per la quantificazione degli importi a titolo risarcitorio. È onere della parte civile vittoriosa, una volta emanata la sentenza di condanna penale, farla valere nel giudizio civile; anche stavolta il giudice civile dovrà tenerne conto ai fini del riconoscimento della responsabilità del soggetto citato in causa e provvedere alla quantificazione del danno, in base agli elementi di prova offerti dal danneggiato.
Provvisionale
Per concludere, aggiungiamo che, la condanna generica al risarcimento del giudice penale può prevedere il pagamento di una provvisionale, cioè di una somma stabilita forfettariamente a titolo di anticipo sul risarcimento che verrà quantificato successivamente dal giudice civile. La provvisionale è titolo esecutivo, nel senso che il danneggiato può immediatamente porlo in esecuzione per recuperare la somma corrispondente, senza aspettare la sentenza definitiva del giudice civile.