Nel mondo del lavoro molte sono le figure di professionisti e lavoratori autonomi o “parasubordinati” che svolgono la propria attività sulla base di un contratto d’opera stipulato con un soggetto che fornisce la clientela, gli strumenti e, frequentemente, i locali per l’esercizio delle prestazioni richieste.
Contratto d'opera
Ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, con il contratto d’opera “una persona si obbliga a compiere, per un dato corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
La caratteristica principale del contratto d’opera, che sia intellettuale o manuale, è la mancanza del vincolo di subordinazione con il committente e, di contro, delle tutele giuridiche e previdenziali tipiche del lavoro subordinato, pur se negli ultimi anni il legislatore ha introdotto nuove garanzie anche per questa categoria di lavoratori (si veda l’articolo sul Jobs act degli autonomi, legge 81/2017).
Pur godendo di minori tutele dal punto di vista della stabilità lavorativa e della retribuzione, anche i lavoratori con contratto d’opera rientrano tra coloro il cui credito di lavoro ha natura “privilegiata”.
Crediti privilegiati
Con tale espressione si intende che l’ordinamento accorda ad alcuni crediti, come quelli derivanti da un rapporto di lavoro, preferenza rispetto ad altri, nel senso che, in caso di fallimento del datore o di pignoramento dei beni dello stesso, le somme spettanti ai creditori privilegiati vengono loro attribuite in modo preferenziale rispetto ad altre categorie non privilegiate o con un privilegio di grado inferiore.
Per capire meglio, ricordiamo che per la legge italiana i crediti si distinguono in ipotecari, privilegiati e chirografari; questi ultimi sono collocati dopo tutti gli altri e vengono soddisfatti solo nel caso in cui ci sia un residuo da ripartire, ricavato dalla vendita dei beni nel fallimento o nell’esecuzione immobiliare.
I crediti privilegiati, si distinguono a loro volta in generali e speciali, mobiliari e immobiliari, a seconda del tipo di bene (mobile o immobile) cui fanno riferimento; senza addentrarci nei tecnicismi ricordiamo che tra i privilegi generali rientrano i crediti alimentari, i crediti del lavoratore scaturenti dal rapporto di lavoro, i crediti dello Stato per imposte dirette e per l’IVA, i crediti degli enti previdenziali.
Art. 2751 Bis c.c.
A proposito dei crediti di lavoro, la norma essenziale di riferimento è l’art. 2751 bis c.c., secondo cui godono di privilegio le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, le retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, nonchè le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, i crediti del coltivatore diretto, i crediti dell'impresa artigiana, nonché delle società ed enti di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, infine i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Anche le retribuzioni dei professionisti e dei prestatori d’opera, pertanto, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., hanno natura privilegiata, a prescindere dal tipo di attività svolta.
Settore sanitario
Un esempio frequente di contratto d’opera è quello stipulato dai professionisti del settore sanitario, non legati da un rapporto di dipendenza con le ASL e le strutture sanitarie.
A questo proposito la Corte di Cassazione, in tema di insinuazione al passivo del fallimento, ha affermato che deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL. (Cass n. 23584/2017).