La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 297/2020 pubblicata il 9 gennaio 2020, torna ad occuparsi dei casi di ricorsi aventi ad oggetto il malfunzionamento del contatore installato per la lettura dei consumi di energia elettrica e gas.
Contestazione della bolletta
Nel caso specifico, l’utente, cui era stata inviata la bolletta, ritenuta eccessiva e non corrispondente ai consumi reali, si era opposto in primo grado al decreto ingiuntivo notificatogli dalla società somministrante, con ricorso che era stato rigettato anche in sede di appello, con sentenza impugnata dal debitore dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, già in passato aveva affrontato l’argomento, con particolare riguardo alla prova del malfunzionamento del contatore, affermando che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sulla società somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass. sent. 23699/2016).
Prova del malfunzionamento
Nell’ordinanza che oggi consideriamo, i giudici di legittimità precisano, inoltre, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione: pertanto, di fronte alla pretesa creditoria formulata dalla società erogatrice spetta all’utente dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c..
Ne consegue che, poiché le disfunzioni del contatore dipendono da guasti per lo più occulti che comunque necessitano di verifiche tecniche non eseguibili dal debitore in quanto sprovvisto delle necessarie competenze, in applicazione del principio di vicinanza della prova, incombe sull’utente l’onere di contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica, fornendo la prova sui consumi effettivamente effettuati nel periodo di riferimento, mentre incombe sul gestore l’onere di dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
A carico dell'utente
In tale ultimo caso, se, cioè, il contatore risulti regolarmente funzionante, l’utente deve dimostrare non solo che il consumo di energia è imputabile a terzi, provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l’utenza, e che si è verificato contro la sua volontà, ma anche che l’impiego abusivo dell’energia da parte di terzi soggetti non è stato agevolato da condotte negligenti a lui imputabili.
Ad esempio, egli deve dimostrare in giudizio che nessun altro aveva l’accesso al luogo in cui era installata l’utenza e, quindi, deve fornire la prova che l’uso abusivo dell'utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito.
In mancanza di dette prove, la lettura effettuata dal contatore sarà considerata dal giudice corretta, così come le somme a lui addebitate.
Con l’ordinanza esaminata, infatti, la Cassazione respinge il ricorso dell’utente, il quale non era riuscito a dimostrare che il consumo era imputabile a terzi, nè di aver correttamente vigilato ed impedito a chiunque altro di utilizzare l’impianto.