Il nostro ordinamento, all'art. 2910 del codice civile, consente al creditore che sia rimasto insoddisfatto nelle sue legittime pretese di pagamento di espropriare i beni del debitore, pignorando i suoi beni, una volta ottenuto un titolo esecutivo, ad esempio una sentenza di condanna o decreto ingiuntivo, oppure un titolo di credito come l'assegno o la cambiale.
Inizio della procedura esecutiva
Se la parte obbligata in base al titolo non adempie spontaneamente, si apre la fase esecutiva: il creditore dovrà notificare un atto di pignoramento al proprio debitore, quindi iscrivere a ruolo la procedura presso il tribunale competente territorialmente.
Oggetto del pignoramento possono essere beni immobili, mobili, mobili registrati, partecipazioni sociali, crediti in generale vantati dal debitore verso terzi, conti correnti, stipendi, pensioni. Per i beni mobili e immobili l'esito della procedura è la vendita forzata del bene, sul cui ricavato il creditore procedente e gli altri creditori eventualmente intervenuti potranno soddisfarsi, partecipando alla distribuzione della somma versata dall'aggiudicatario del bene.
Istanza di conversione
Una volta iniziato il pignoramento il debitore, se vuole evitare di vedersi espropriare i beni, può presentare al Giudice dell'esecuzione una istanza di conversione del pignoramento, disciplinata all'art. 495 c.p.c.; in base a questa norma, il debitore, prima che il Giudice disponga la vendita o l'assegnazione dei beni, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Oltre all'istanza egli deve depositare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti gli eventuali versamenti già effettuati, di cui deve essere data prova documentale.
Pagamento rateale
Tale importo viene versato su un libretto bancario intestato alla procedura e rimane vincolato in favore dei creditori. A seguito del deposito dell'istanza il Giudice, tenuto conto della somma dei crediti, degli interessi e delle spese del giudizio, determina lammontare complessivo dell'importo che il debitore dovrà versare, stabilendo anche il numero di rate mensili - massimo 48 - e la scadenza delle stesse; il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del debitore dal diritto alla conversione e le somme versate entreranno a far parte del compendio pignorato.
In una recente ordinanza, la n. 411/2020 , la Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui un debitore, che aveva presentato istanza di conversione in un pignoramento, si era successivamente opposto al provvedimento del Tribunale che aveva ammesso, tra i crediti considerati per il calcolo dell'importo complessivo da versare, anche quelli dei creditori intervenuti nella procedura dopo il deposito dell'istanza di conversione. Secondo il debitore, infatti, in tal modo veniva leso il diritto del debitore di evitare il pignoramento pagando le somme risultanti fino al deposito dell'istanza.
Creditori intervenuti dopo l'istanza di conversione
Nel rigettare il ricorso del debitore, la Suprema Corte afferma che nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all'istanza, fino all'udienza in cui il giudice provvede sulla stessa con l'ordinanza di cui dell'art. 495, terzo comma, c.p.c.
Occorre, infatti, tener conto della par condicio creditorum, principio in base al quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (art. 2741 cod. civ.). Tale principio, dal quale deriva la regola della concorsualità, esprime un atteggiamento di favore del legislatore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quali strumenti volti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori.
L'ordinamento, pertanto, non ritiene affatto di favorire il debitore nella possibilità di liberare i propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti nel processo esecutivo.
La conversione del pignoramento, pertanto, conclude la Cassazione, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza, determina l'ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.