L'amministrazione di sostegno, disciplinata agli articoli 404 ss. del codice civile, è l'istituto giuridico attraverso il quale chi ha ridotte facoltà di attendere alle proprie occupazioni, pur mantenendo la capacità di intendere e volere e un certo grado di autonomia, può farsi assistere negli atti di amministrazione del patrimonio e nella cura di sè.
Differenza con l'interdizione e l'inabilitazione
Si tratta di un'ipotesi diversa dalla tutela dell'interdetto e dalla curatela dell'inabilitato, in cui l'intervento del tutore o curatore è sostitutivo, totalmente o parzialmente, delle funzioni del beneficiario mentre, nel caso dell'amministrazione di sostegno, essa consiste in un affiancamento, più o meno consistente in base alle limitazioni delle capacità del beneficiario.
La nomina dell'amministratore di sostegno è disposta dal Giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona beneficiaria, su richiesta, nei casi più frequenti, di personale sanitario o degli assistenti sociali; il ricorso può essere presentato anche da parenti o altri congiunti del beneficiario, come pure da quest'ultimo.
Decreto di nomina
Il Giudice, assunta ogni opportuna informazione, provvede con un decreto, sentito il beneficiario e i suoi congiunti; nel decreto viene designato l'amministratore, scelto primariamente tra i prossimi congiunti, coniuge o convivente, quindi tra i parenti fino al quarto grado. In mancanza di tali figure, o in caso di impossibilità di questi a svolgere tali compiti, il Giudice designa un amministratore scegliendolo all'interno di un elenco a sua disposizione, composto da avvocati o persone qualificate ad assumere l'incarico.
Nel decreto il Giudice dispone anche riguardo ai poteri dell'amministratore, specificandone i compiti, in relazione alle necessità del beneficiario. L'amministratore, a sua volta, ha l'obbligo di rendicontare periodicamente le spese sostenute nello svolgimento della sua funzione e di chiedere l'autorizzazione del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione e che comportano un mutamento rilevante nella vita e nel patrimonio dell'amministrato.
Ipotesi di revoca dell'amministratore
È possibile revocare l'incarico dell'amministratore di sostegno, sia nei casi in cui siano venuti meno i presupposti che erano alla base della nomina, sia in caso di mancato raggiungimento delle finalità dell'amministrazione.
A questo proposito l'art. 413 c.c. dispone che quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero, o gli altri soggetti che possono fare istanza per la nomina, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore rivolgono istanza motivata al giudice tutelare; l'istanza è comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Anche in questo caso, come per la nomina, il giudice provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Revoca da parte del giudice
Qualora sia il Giudice stesso, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e supervisione dell'operato dell'amministratore, a ritenere non raggiunte le finalità dell'amministrazione, egli può provvedere d'ufficio alla revoca; se, inoltre, egli ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.