Con l’aumento dei casi di contagio da Covid-19 il nostro Governo ha varato nuove misure di contenimento, con qualche novità rispetto ai precedenti provvedimenti.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 novembre 2020, unitamente all’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in pari data, diversifica le misure a seconda delle “zone di rischio” individuate a livello regionale in base a parametri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di supporto al governo.
La novità del decreto, infatti, è la suddivisione delle Regioni in base all’indice di rischio di contagio, in tre zone, che, nella presentazione del decreto sui media, sono state distinte in zona “rossa”, “arancione” e “gialla”, a seconda delle gravità.
Zone di rischio
L’ordinanza del Ministero della Salute include, tra le Regioni a rischio elevato di contagio, dunque nella zona rossa, la Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta; tra le Regioni a rischio intermedio, zona arancione, la Puglia e la Sicilia; tutte le altre nella zona a rischio più contenuto, gialla.
Altra novità è la previsione di un’analisi periodica dell’andamento epidemiologico, all’interno di ciascuna Regione, per valutare l’andamento del rischio; in base al decreto, il Ministero della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per la classificazione della zona di rischio e provvede all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze con cui si provvede all’aggiornamento sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM, valido fino al 3 dicembre.
Quanto alle misure, si prevedono chiusure differenziate di esercizi commerciali ed attività di ristorazione, ricreative, sportive e didattiche, a seconda delle zone.
Zona gialla o a rischio basso
Nelle zone a basso rischio, giallo, in sintesi: coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della istanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale; sospese le manifestazioni pubbliche, le attività di cinema, teatri, discoteche; attività didattiche a distanza previste per le scuole secondarie di secondo grado; quanto alle attività commerciali al dettaglio, esse sono consentite nel rispetto delle distanze e del contingentamento degli ingressi; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; consentite le attività dei servizi alla persona; trasporto ferroviario regionale consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Zona arancione o a rischio intermedio
Nelle zone a rischio intermedio, arancione, oltre alle suddette misure, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute; è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e nom disponibili in tale comune; sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, salvo la consegna a domicilio, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Zona a rischio massimo o rossa
Nelle regioni incluse nelle zone rosse, sono previste ulteriori misure restrittive: tutte le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese, come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dalla prima media; anche per le zone rosse divieto di spostamento se non per comprovate ragioni di salute o esigenze lavorative o per recarsi negli esercizi aperti.