Il mantenimento reciproco tra coniugi è giuridicamente fondato sul dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno degli sposi, previsto all’articolo 143 del codice civile; tale obbligo permane anche in caso di separazione dei coniugi, fino allo scioglimento del vincolo coniugale, cioè al divorzio, a seguito del quale può continuare a sussistere un dovere assistenziale nei confronti del coniuge meno abbiente e che non abbia capacità lavorativa.
Assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento, che il coniuge più abbiente è tenuto a versare al coniuge più debole anche per l’assistenza ai figli minori e non autosufficienti, è espressione di tale obbligo, anche nei casi di separazione e divorzio.
L’ammontare dell’assegno, nei casi di separazione consensuale, è stabilito di comune accordo dai coniugi, come tutti gli altri aspetti relativi alla vicenda familiare (assegnazione casa familiare, affidamento dei figli, spese etc.) ed è sottoposto all’omologazione del tribunale.
Nei casi di separazione giudiziale, come nei casi di divorzio, è il Tribunale a decidere l’ammontare dell’assegno, tenuto conto delle condizioni patrimoniali dei coniugi, dell’età dei figli e del loro grado di autonomia; l’importo è sempre modificabile, con istanza allo stesso Giudice, in tutti i casi di variazioni delle predette condizioni.
Separazione semplificata o breve
Ricordiamo che con il D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito nella L. 10/11/2014, n. 162, è stata introdotta la procedura semplificata di separazione o di divorzio in Comune; si tratta di una procedura stragiudiziale, che – a differenza della separazione e dal divorzio giudiziali – evitano ai coniugi di recarsi in Tribunale ed assicura tempi più celeri per ottenere il provvedimento richiesto.
Le condizioni previste dal decreto per questo tipo di procedura sono la sussistenza di consenso congiunto dei coniugi, l’assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l’assenza di patti di trasferimento patrimoniale.
In questo caso i coniugi possono regolare reciprocamente gli aspetti patrimoniali della separazione, trattandosi di un patto avente natura contrattuale valido tra le parti e reso ufficiale, dunque opponibile ai terzi, con la ratifica da parte dell’Ufficiale di Stato civile.
Separazione di fatto
A differenza di quest’ultima ipotesi non hanno efficacia vincolante verso i terzi gli accordi scritti nel caso di separazione di fatto, cioè di separazione voluta da entrambi i coniugi ma non resa ufficiale con l’omologa del Tribunale o con la ratifica dell’Ufficiale di stato civile.
Se, infatti, per varie ragioni i coniugi decidono di separarsi, dunque di non condividere più la stessa abitazione e la vita assieme, possono decidere liberamente di farlo anche senza formalizzare tale volontà; possono, tuttavia, regolare i rapporti patrimoniali tra di loro con una scrittura privata, che avrà valore solo tra gli stessi.
Nella medesima scrittura possono decidere chi continuerà a vivere nella casa coniugale, stabilire la divisione delle spese per i figli; non possono, invece, addebitare la separazione ad alcuno di loro, né decidere sull'affidamento dei figli, in quanto si tratta di diritti indisponibili, sul cui bilanciamento solo il Giudice può decidere, sentite ovviamente le parti interessate.
Accordi di puntuazione
Sul valore di questo tipo di accordi è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28649 del 15/12/2020, relativa ad un caso in cui due coniugi, inizialmente separati di fatto, avevano stipulato una scrittura per regolamentare gli aspetti patrimoniali, anche in vista di un’eventuale separazione consensuale dinanzi al Tribunale; successivamente l’accordo era venuto a mancare ad avevano fatto ricorso alla separazione giudiziale.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello, tuttavia, avevano ritenuto irrilevanti detti accordi; la Corte territoriale, in particolare, giungendo a conclusioni condivise dalla Suprema Corte, aveva affermato che, in materia di separazione dei coniugi, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di "puntuazione" avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione; qualora, invece, i coniugi addivengano ad una separazione giudiziale, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica.
In breve, se i coniugi separati di fatto concordano per iscritto come regolare i rapporti patrimoniali, tale scrittura avrà efficacia solo tra di loro; se essi poi decidono di separarsi consensualmente dinanzi al Tribunale, il Giudice ne terrà conto, mentre se essi addivengono a separazione giudiziale il Tribunale potrà prescindere totalmente da quanto previsto dal detto accordo.