In base all’art. 2054 del codice civile il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la stessa norma prevede la responsabilità del proprietario dell’autoveicolo, in solido con il conducente, salvo che egli dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
Una volta accertata la responsabilità del conducente del veicolo, questi sarà tenuto a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal danneggiato.
DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE
Per la quantificazione del danno patrimoniale il codice civile indica i criteri del lucro cessante e del danno emergente, cioè del mancato guadagno e della perdita economica subiti a causa del sinistro; si pensi all’impossibilità di lavorare per un imprenditore, o altra categoria di lavoratore autonomo, connessa alle lesioni subite dal sinistro.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, con tale espressione si fa riferimento alle lesioni fisiche e, in generale, al danno alla salute derivato dall’incidente; si distingue in danno temporaneo e danno permanente, a seconda che l’invalidità prodotta sia transitoria oppure lasci nel soggetto lesioni destinate a permanere nel tempo.
CALCOLO DEL DANNO BIOLOGICO
Il calcolo del risarcimento del danno biologico è parametrato a percentuali di invalidità stabilite per legge: per le lesioni fino al 9% di invalidità permanente si parla di lesioni “micropermanenti”, oltre di “macropermanenti”. L’invalidità temporanea è anch’essa determinata in percentuale, in relazione all’età del danneggiato ed al tipo di lesioni subite.
Si tratta di valutazioni rimesse in prima istanza a parere medico-legale che, in sede giudiziaria, verrà comparato con gli accertamenti del giudice e del consulente tecnico d’ufficio.
MICROPERMANENTI
Le cd. micropermanenti sono disciplinate all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il quale individua i seguenti parametri, stabilendo che: a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente.
L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro 674,78.
A titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
MACROPERMANENTI
Sulla base di tali indicazioni, sono state elaborate tabelle per il calcolo delle micropermanenti, cui ricorrere per il calcolo del risarcimento; va detto che il giudice può anche discostarsene, a seconda della specificità del caso; si parla, in proposito, di “personalizzazione” del danno, applicabile alle ipotesi di lesioni macropermanenti, cioè superiori al 9%.
Per il calcolo di queste ultime, l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124 prevede l’elaborazione di una “tabella unica nazionale”, non ancora approvata; in attesa, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’applicazione, nei vari Tribunali sparsi sul territorio nazionale, delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, considerate conformi ai dettami costituzionali, in modo da poter garantire uniformità di trattamento in tutto il Paese, ferma restando la possibilità di “personalizzazione” al caso concreto.