Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, apparsa in edizione straordinaria, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ambito operativo
Il decreto si compone di 5 titoli; il primo è dedicato alle Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, il secondo alle Misure a sostegno del lavoro, il terzo alle Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, il quarto a Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese (art. 60 – 71), infine il quinto alle ulteriori disposizioni di carattere generale per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.
Non potendo esaminare tutti gli articoli di legge, alla cui lettura rinviamo per un quadro completo del provvedimento, oggi esaminiamo alcune delle misure previste per il sostegno al lavoro, alle famiglie ed alle imprese.
Congedo parentale
L’art. 23 disciplina il congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi.
E’ previsto, per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, che i genitori lavoratori dipendenti e autonomi – iscritti alla Gestione separata INPS o ad altre Casse o enti previdenziali – abbiano diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, salvo che si tratti di disabili per i quali detto limite non opera, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare alcun genitore sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.
In caso di figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa all’indennità per congedo parentale è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel suddetto periodo.
L’art. 25 estende tali misure ai dipendenti del settore pubblico.
Indennità per lavoratori autonomi
Altra misura di sostegno al reddito è la previsione di una un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; l’indennità è erogata dall’INPS su domanda del lavoratore e non concorre alla formazione del reddito.
La stessa misura è estesa ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Ago, ai lavoratori stagionali del settore turistico ed ai lavoratori agricoli, a particolari condizioni.
Sospensione del mutuo prima casa
Di rilevante interesse è l’estensione dei benefici per il mutuo prima casa, previsti dalla legge n. 244/2007, che ha istituito il Fondo di solidarietà, cosiddetto “Gasparrini”, in base al quale, in caso di comprovate difficoltà economiche, il mutuatario può ottenere la sospensione del pagamento delle rate per non più' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
Il decreto “Cura Italia” estende tale possibilità a tutti i soggetti che abbiano in corso un mutuo per l’acquisto della prima casa; a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, è possibile l’ammissione ai benefici del Fondo anche dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
In tal caso la sospensione del pagamento dei ratei è prevista per un periodo di nove mesi dalla domanda da presentare all’Istituto bancario o finanziario che eroga il mutuo.
Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
Altre misure del decreto saranno prese in considerazione nel prossimo articolo.