La definizione di consumatore viene inserita per la prima volta nel nostro ordinamento con il recepimento della direttiva comunitaria 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, attuata con la legge 6 febbraio 1996 n. 52, la quale, aggiungendo il Capo XIV-bis al Titolo II del Libro IV del Codice civile, ha introdotto la disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore.
Codice del consumo
La nozione di "consumatore" possiamo ricavarla dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005), il quale lo identifica con la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
È definito, invece, “professionista” sia la persona fisica, sia la persona giuridica, che agisce nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale svolta.
La distinzione è fondamentale in quanto il Codice del Consumo, in generale, contiene norme che tutelano in modo diversificato il consumatore nelle contrattazioni con il professionista, tenuto conto della debolezza contrattuale del primo rispetto al secondo.
Clausole contrattuali
Una di queste norme, l’art. 66 bis, riguarda il foro di competenza territoriale per le controversie relative al rapporto contrattuale e stabilisce la competenza territoriale inderogabile del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato; ciò risponde all’esigenza di agevolare, anche negli spostamenti in vista delle udienze e altri incombenti, la parte ritenuta più debole, anche dal punto di vista economico.
Questo significa che, una volta inserita la suddetta clausola nei contratti tra consumatore e professionista, i contenziosi relativi al rapporto contrattuale dovranno svolgersi dinanzi al Tribunale del luogo dove risiede il consumatore stesso.
Possono sorgere dubbi interpretativi circa l’individuazione della figura del consumatore, relativamente al tipo di attività oggetto di contratto, in alcune fattispecie dove i soggetti coinvolti sono diversi.
Fideiussione e mutuo
Un tipico caso è quello della fideiussione prestata da un soggetto a favore di un altro, nell’ambito di un rapporto di mutuo acceso con un istituto di credito; siamo qui in presenza di tre soggetti, il fideiussore, il soggetto garantito, che è anche mutuante, la banca mutuataria.
Relativamente a questo tipo di rapporto è stato applicato, fino alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 742 del 16 gennaio 2020, il principio in base al quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto consumatore.
La questione, in sostanza, concerne l’interrogativo se la persona fisica, che, pur fuori dall’ambito di una sua eventuale attività professionale, presti fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore, rimanga tale o debba per contro essere considerato come soggetto diverso dal consumatore (c.d. professionista di "riflesso" o di "rimbalzo").
L’orientamento della Corte di Cassazione, fino all’ultima suddetta pronuncia, è stato quello di ritenere che la persona fisica che presta fideiussione per la garanzia di un debito ricadente su di un soggetto "professionale", non assume lo status di consumatore ma viene essa stessa considerata professionista.
In questa direzione si sono espresse, in particolare, le pronunce di Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846.
Nuovo orientamento della cassazione
Tuttavia, rileva la Suprema Corte nella citata sentenza, la Corte di Giustizia europea, con le pronunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15) ha ritenuto che bisogna fare riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, al fine di applicare la relativa disciplina.
Seguendo tale nuova prospettiva, cui la Corte di Cassazione aderisce, deve essere considerato “consumatore” il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività.