Sulla G.U. n. 108 del 27/4/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che indica le prime misure per fronteggiare la “fase 2” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Come noto, si tratta di un provvedimento che consente, a partire dal 4 maggio, un graduale allentamento delle misure restrittive, tra cui il “lock-down”, imposte dai precedenti decreti e rese necessarie dalla pandemia diffusasi nel nostro Paese ed a livello globale.
Vediamo, in sintesi, cosa prevede il decreto.
Norme di sicurezza generali
La premessa, in ogni settore e per qualsiasi tipo di attività, è quella della cautela, per cui vale ancora la regola del distanziamento di almeno 1 metro tra le persone e dell’adozione delle mascherine protettive, misura, quest’ultima, obbligatoria sui mezzi di trasporto e negli ambienti aperti al pubblico, oltre che nelle attività dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza.
Le novità principali riguardano, come anticipato, la fine del lock-down, seppure entro certi limiti, e la ripresa di alcune attività lavorative fino ad allora sospese.
Fine del lock-down
Saranno, pertanto, possibili gli spostamenti all’interno di ciascuna regione, sempre per comprovate esigenze lavorative, di salute o per motivi di urgenza ma anche, in più rispetto alla fase 1, per visite ai congiunti; a ciò si aggiunge la riapertura di parchi, ville e giardini, ai quali sarà possibile accedere, fermo restando il divieto di assembramenti e di attività ludiche o ricreative, in presenza dei quali le autorità locali potranno procedere all’immediata chiusura dello spazio.
Sarà nuovamente consentito svolgere all’aperto attività motoria e sportiva, in quest’ultimo caso rispettando il distanziamento di 2 metri, mentre restano ancora chiusi i centri sportivi, le piscine, i centri benessere e termali, salvi quelli rientranti nei servizi sanitari e socio-assistenziali.
Gli atleti delle discipline individuate dal CONI e dal Comitato Paralimpico potranno riprendere gli allenamenti ma solo a porte chiuse, evitando l’uso degli spogliatoi; sono, invece, ancora sospese le gare, le partite e tutte le manifestazioni sportive.
Gli spostamenti da una regione all’altra saranno consentiti per comprovate esigenze lavorative, di salute o urgenza e sarà anche consentito trasferirsi per rientrare al proprio domicilio o residenza.
Quanto ai mezzi di trasporto, pubblici e privati, gli enti preposti alla loro gestione dovranno adottare protocolli di sicurezza per garantire le regole generali di igiene e distanziamento sociale, e consentire il rilevamento della temperatura corporea dei passeggeri, impedendo l’accesso al mezzo a chi ha più di 37,5°; per chi giunge nel nostro Paese dall’estero, anche a mezzo aereo, è previsto l’obbligo di isolamento per 14 giorni presso il domicilio in Italia, salvo che per soggiorni brevi di 72 ore prolungabili di altre 48 ore.
Attività ancora chiuse
Passando alle attività che potranno ripartire ed a quelle che dovranno rimanere ancora ferme, fra queste ultime rientrano anzitutto le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, e tutte le attività di istruzione e formative – fatta eccezione per i corsi di medicina – per le quali è prevista la modalità di lezione da remoto; gli esami di maturità saranno svolti in presenza, mentre gli altri esami saranno svolti online.
Chiusi rimarranno ancora i teatri, i cinema, i musei e altri luoghi pubblici legati alla cultura; anche le funzioni religiose resteranno sospese, salva la possibilità di celebrare le cerimonie funebri, alla presenza di massimo 15 persone.
Le attività di commercio al dettaglio, di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande rimarranno chiuse fino ad un prossimo provvedimento, con alcune eccezioni, riguardanti i negozi di alimentari e di igiene della persona, le farmacie e parafarmacie, negozi di articoli sanitari; per le attività di ristorazione è consentito l’asporto, oltre che i servizi di mensa e catering.
Riaperture: allegati 2 e 3
Ripartono il commercio all’ingrosso, le lavanderie e tintorie, le industrie manifatturiere, le attività legate all’agricoltura e zootecnia, le attività estrattive, l’edilizia, le attività di produzione e somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i servizi bancari e finanziari, gli studi professionali, le attività di assistenza sanitaria e socio-assistenziale; si rinvia, per l’elenco completo, alla lettura degli allegati 2 e 3 del D.P.C.M.
Resta ferma la raccomandazione dell’utilizzo del lavoro agile, o smart-working, in tutti i casi in cui è possibile, della riorganizzazione degli spazi, degli ingressi e del lavoro in generale, al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche e precauzionali, fino alle prossime disposizioni.