La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32136 del 10 dicembre 2019, è intervenuta a dirimere un contrasto relativo alla possibilità, per l’aggiudicatario di un immobile acquistato all’asta in una procedura esecutiva immobiliare, di chiedere ed ottenere la proroga del termine fissato, nell’ordinanza di vendita, per il versamento del prezzo.
Ordinanza di vendita
Ricordiamo brevemente che, nei procedimenti che scaturiscono dai pignoramenti immobiliari, il Giudice, con l’ordinanza che dispone la vendita del bene pignorato, fissa l’ammontare del prezzo base di vendita, l’ammontare della cauzione che l’offerente deve versare in cancelleria e il relativo termine di versamento, nonché il termine per il versamento del saldo del prezzo a seguito dell’aggiudicazione.
Perentorietà ed improrogabilità
Riguardo al termine per il versamento della cauzione, in particolare nelle vendite con incanto, la Cassazione si era già espressa affermandone la perentorietà, dunque l’improrogabilità (Cass. 262/2010).
Con la sentenza che oggi consideriamo la Suprema Corte afferma la perentorietà anche dell’ulteriore termine, per l’aggiudicatario del bene, di versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione.
Tale termine, precisa la Cassazione, non è prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del procedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara.
Proroga e rimessione in termini
La pronuncia in esame è interessante anche perché chiarisce la differenza tra l'istituto della rimessione in termini e quello della proroga: quest’ultima è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori, solo prima della scadenza e solo per motivi particolarmente gravi.
La rimessione in termini, invece, ha per presupposto la "decadenza incolpevole" da un adempimento processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato.
La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza già verificatasi.
Termini di legge
Va, pertanto, ribadito il principio secondo il quale i termini perentori stabiliti dalla legge non sono prorogabili e l’unico rimedio concesso alla parte che ne sia decaduta è la rimessione in termini.
Ciò significa che se, all’interno di un processo, anche esecutivo, una parte non sia riuscita a rispettare un termine perentorio imposto dalla legge, come quello previsto per il versamento della cauzione o del saldo del prezzo nei pignoramenti immobiliari, per essere autorizzata dal giudice a compiere l’attività che altrimenti le sarebbe preclusa, deve dimostrare di essere stata impossibilitata a svolgerla per cause esterne alla propria volontà e non altrimenti evitabili.