Incapacità a testimoniare del terzo trasportato

Nelle cause risarcitorie in materia di sinistri stradali è fondamentale dimostrare la dinamica del sinistro, al fine di consentire al giudice di addebitare la responsabilità all’uno o all’altro dei soggetti coinvolti o, in caso di concorso, ad entrambi.
Come in tutti i processi civili la prova fondamentale è quella testimoniale, che, su richiesta delle parti in causa, viene resa dai soggetti che hanno assistito direttamente al fatto oggetto di contenzioso.

 

DIVIETO DI TESTIMONIARE

Vi sono, tuttavia, casi nei quali la legge stabilisce che determinate categorie di soggetti non possano testimoniare, o perché legate da vincoli di parentela con una delle parti, o perché hanno un interesse nella causa.
A quest’ultima fattispecie fa riferimento l’art. 246 c.p.c., secondo cui non possono essere sentite come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al processo.
Si tratta, in breve, di soggetti che a loro volta potrebbero vantare diritti, di natura risarcitoria o di altro tipo, nei confronti di una o dell’altra parte in causa, in quanto essi stessi coinvolti nel fatto dedotto.
Tra questi rientra senz’altro il terzo trasportato che ha riportato danni nel sinistro stradale per il quale il conducente dell’uno o dell’altro veicolo ha instaurato il giudizio risarcitorio.

 

DANNI DEL TERZO TRASPORTATO

Ricordiamo, infatti, che, in base all’art. 2054 del codice civile il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L’obbligo risarcitorio è previsto anche nei confronti di coloro che, durante il sinistro, erano trasportati sul veicolo, nei cui confronti è responsabile principalmente il vettore, cioè colui che guidava il veicolo sul quale era trasportato il terzo.
Anche il codice delle assicurazioni, all’art. 141, stabilisce il diritto del terzo trasportato che abbia riportato danni a seguito di sinistro stradale ad essere risarcito dalla Compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava, salve le ipotesi di caso fortuito.

 

INTERESSE NELLA CAUSA

Il terzo trasportato, dunque, è un soggetto che ha un interesse giuridico nella causa intentata dal danneggiato nei confronti del responsabile; ciò anche nel caso in cui, al momento della causa, egli sia stato già risarcito.
Quest’ultima precisazione è oggetto di puntualizzazione in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 19121/2019, nella quale si afferma che la vittima di un sinistro stradale, qual è il terzo trasportato danneggiato nel sinistro, ha sempre un interesse giuridico all’esito della lite, anche in caso di avvenuto risarcimento, attesa la possibilità, anche solo eventuale, di far valere diritti per situazioni che emergano successivamente.
Si può pensare, ad esempio, ad un danno biologico latente, che si manifesti dopo il risarcimento e di cui il terzo trasportato potrebbe chiedere il ristoro al responsabile civile.
Pertanto, conclude la Cassazione, il terzo trasportato, vittima di un sinistro stradale, è incapace, in base all’art. 246 c.p.c., a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto.

pubblicato il 22/10/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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