L'art. 4, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, come convertito e modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, consente l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo “da remoto” del traffico, come l’autovelox.
Autostrade e strade extraurbane
La norma citata fa riferimento espressamente alle autostrade ed alle strade extraurbane principali, sulle quali è sempre possibile l’installazione di detti dispositivi, nonché alle altre strade, purché individuate con apposito decreto del prefetto; il comma 2 dell’art 4, infatti, dispone che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo”.
Il caso
Dalla considerazione di tale ultima disposizione parte la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 776/2021, nella quale esamina un caso di opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale, rilevato a mezzo di autovelox, su strada comunale.
In particolare, il ricorrente deduceva la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del decreto prefettizio contenente l’indicazione delle strade, nelle quali è autorizzata l’installazione dei dispositivi elettronici, ex art. 4 comma 2 d.l. 121/2002.
Verbale di contestazione
Secondo la Suprema Corte la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell'opposizione.
Infatti, nelle strade non classificabili come autostrade o extraurbane principali è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.
Decreto prefettizio
Ciò in quanto l’installazione degli autovelox nelle strade minori senza preventiva autorizzazione prefettizia integrerebbe un abuso amministrativo, stante anche la possibilità, per le autorità di polizia, di intervenire sempre sul posto per la contestazione immediata, diversamente che nelle autostrade.
In linea con il principio affermato, rileva la Corte, è lo stesso chiarimento del Ministero dell’Interno, come da circolare n. 300/A/1/5485/101/3/3/9, a tenore del quale l’ambito territoriale di applicazione dei suddetti dispositivi di controllo della velocità è limitato alle sole autostrade, strade extraurbane principali, urbane di scorrimento, così come individuate dall’art. 2 del Codice della Strada.
Conclusioni
Ne consegue che, in caso di contravvenzione elevata a mezzo autovelox su strada comunale, come nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la mancata indicazione, nel verbale, del decreto prefettizio autorizzativo costituisce motivo di nullità del verbale medesimo, che, per questa ragione, può essere validamente opposto dal destinatario della contestazione.