Uno dei dubbi sollevati nelle sedi giudiziarie, in questi ultimi mesi, è quello della pignorabilità dei contributi a fondo perduto ricevuti da imprenditori e professionisti a causa della riduzione del fatturato dovuta alla pandemia Covid.
Art. 25 Decreto Rilancio
Ricordiamo brevemente (per una disamina più dettagliata si rinvia agli articoli sull’argomento) che con il Decreto legge n 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”, all’art. 25 è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA non iscritti agli enti previdenziali privati.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel medesimo periodo d'imposta;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel ridetto periodo d'imposta.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che svolgono attività autonoma in possesso dei requisiti specificati nella norma, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Decreti Ristori
Anche i successivi Decreti “Ristori” (Ristori, Ristori-bis, Ristori-ter, Ristori-quater) hanno previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto, via via incrementati con il succedersi dei Decreti, alle categorie di imprese e professioni elencate nei testi di legge, individuate dai codici ATECO specificati.
Ebbene, le norme introdotte dai suddetti Decreti nulla dicono circa la pignorabilità delle somme erogate dal Governo a titolo di contributo a fondo perduto; il problema interpretativo, in particolare, sorge dalla considerazione che tali somme sono indennizzi riconosciuti per far fronte ad un calo reddituale dei soggetti percettori.
La pronuncia del Tribunale di Treviso
Sul punto si è espresso di recente il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 25 novembre 2020, relativamente ad un caso in cui un soggetto creditore aveva eseguito un pignoramento presso terzi, pignorando le somme depositate sul conto corrente del debitore.
La banca, terza pignorata, aveva dichiarato che tali somme erano pervenute a titolo di contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art. 25 d.l. 34/2020 e il debitore ne aveva eccepito l’impignorabilità.
Il Tribunale di Treviso afferma, viceversa, che non sussiste alcun vincolo di impignorabilità relativamente a detti contributi, in primo luogo in quanto tali somme non rientrano tra i crediti impignorabili, o relativamente impignorabili, di cui all’art. 545 I e II comma c.p.c., cioè tra quelli aventi natura alimentare.
Funzione compensativa del reddito
Si tratta di contributi, prosegue il Giudice di Treviso, che non hanno carattere assistenziale: essi, infatti, vengono percepiti anche da società, oltre che da persone fisiche, ed hanno una funzione compensativa del reddito.
Il principio affermato dal Tribunale di Treviso, con riferimento ai contributi di cui al Decreto RilancioY, potrebbe estendersi, riteniamo, anche ai contributi a fondo perduto previsti dai Decreti Rilancio; attendiamo altre pronunce sull’argomento, di sicuro rilievo per l’esito dei pignoramenti in corso in questo periodo.