Segnaliamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 19696/2019, che affronta l’argomento dell’obbligo di mantenimento, da parte del genitore separato, del figlio maggiorenne non convivente, con particolare riferimento all’ipotesi in cui questi sia entrato nel mondo del lavoro ma percepisca un reddito basso.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Prima di considerare i principi affermati dalla Suprema Corte ricordiamo che l’obbligo di mantenimento dei figli è sancito, in via generale, nel codice civile all’art. 147, che prevede, quale obbligo derivante dal matrimonio, quello di mantenere, educare ed istruire la prole; inoltre, l’art. 148 c.c. dispone che a ciò devono provvedere entrambi i coniugi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
IN CASO DI SEPARAZIONE
L’obbligo di cui innanzi permane anche in caso di separazione e divorzio dei coniugi: in tal caso l’art. 155 c.c., nel regolare l’affidamento dei figli minori ad entrambi i coniugi (affidamento condiviso) o ad uno solo di essi, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, prevede che il Giudice che pronuncia la separazione, con l’adozione dei provvedimenti utili nell’interesse dei figli, fissa altresì la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli.
I provvedimenti adottati dal Giudice, inoltre, possono essere modificati o revocati, su ricorso dei genitori medesimi, quando siano mutate le condizioni iniziali, di natura personale o economica, dei coniugi o dei figli stessi.
IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ DEL FIGLIO
Il dovere di sostenere economicamente i figli, in caso di separazione, non cessa con il raggiungimento della maggiore età della prole, come chiariscono numerose pronunce della Corte di Cassazione.
Principio alla base di tali decisioni è che il figlio, quantunque abbia compiuto la maggiore età, può trovarsi ancora nella necessità di essere mantenuto dai genitori, nel caso in cui non abbia raggiunto l’autosufficienza economica.
Il Giudice, nel considerare l’opportunità di concedere o meno il mantenimento, dovrà compiere un esame caso per caso, valutando la situazione nel suo complesso, anche dal punto di vista della responsabilità del figlio divenuto maggiorenne.
In ogni caso, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non può ritenersi protratto a tempo indeterminato, salvi casi eccezionali.
CESSAZIONE DEL MANTENIMENTO
Sul punto, la Corte di Cassazione si era già espressa (sentenza n. 1858/2016) affermando il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa laddove il genitore dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o quando provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, si sia sottratto volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.
Nel caso affrontato con l’ordinanza n. 19696/2019 i giudici di legittimità aggiungono, al suddetto principio, un’ulteriore precisazione relativamente al caso in cui il figlio abbia trovato occupazione lavorativa.
La Suprema Corte, sul punto, afferma che l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude ad una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Non solo: la successiva ed eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento, il quale, per effetto dell’ingresso del figlio nel mercato del lavoro, non è più tenuto a sostenerlo economicamente.