Secondo la definizione del Codice Civile, il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive in cui, a fronte del prestito o finanziamento da parte del mutuante, il mutuatario deve corrispondere al primo gli interessi.
Mutuo fondiario e di scopo
La forma più diffusa di mutuo è quella del mutuo fondiario, che l’art. 38 del T.U.B. definisce come il credito che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; si tratta, in sostanza, di un prestito in denaro, strumentale all’acquisto di immobili, garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato dal mutuatario.
Il mutuo fondiario rientra nella più ampia categoria del “mutuo di scopo”, in cui l’importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata, ad esempio l’acquisto di un bene immobile o il finanziamento di un’attività commerciale.
All’interno del regolamento contrattuale viene inserita la cosiddetta “clausola di destinazione”, che specifica l’impiego della somma mutuata, il cui mancato perseguimento comporta la nullità del contratto.
Destinazione del contratto
A quest’ipotesi fa riferimento l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26770/2019, avente per oggetto il ricorso, presentato da un noto Istituto di Credito, in opposizione all’esclusione del proprio credito dal passivo del fallimento del soggetto che con l’Istituto aveva stipulato un mutuo di scopo per l’acquisto di un bene immobile, soggetto il quale aveva omesso il pagamento di alcune rate del mutuo medesimo.
La Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando la decisione dei giudici di merito, i quali avevano affermato che la banca non aveva alcun diritto in quanto il mutuo, concesso per l’acquisto di un immobile, in realtà era servito a ripianare l’esposizione debitoria del mutuatario nei confronti di un altro Istituto di credito facente parte del medesimo gruppo bancario.
Deviazione dallo scopo
Secondo la Suprema Corte, la circostanza, dedotta dalla banca, che la somma era stata versata ad un altro istituto di credito, non rileva, in quanto, ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità della domanda, occorre guardare al perseguimento dello scopo individuato nella causa del contratto.
Nel caso specifico, la deviazione dalla causa del contratto di scopo - cioè l’acquisto dell’immobile - era stato dimostrata in giudizio che la mutuataria non aveva acquistato più il bene e che, come desumibile dall’estratto conto, il relativo importo era stato concretamente utilizzato per ripianare pregresse esposizioni debitorie.