Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, contenente “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che sono entrate in vigore il 16/05/2020.
Ridotte le limitazioni alla circolazione
Il provvedimento ha previsto anzitutto che, a partire dal 18 maggio 2020, abbiano cessato di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale, salvo specifiche esigenze di aree del territorio che dovessero essere interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti interregionali, con mezzi di trasporto pubblici e privati, nonché quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Resta fermo l’obbligo di quarantena per le persone contagiate dal virus e per i soggetti entrati in contatto con loro.
Continua ad essere in vigore il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con l’obbligo, nei medesimi luoghi, di rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Attività di formazione e produttive
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, nonchè tutte le attività formative svolte da enti pubblici e privati, sono svolte con modalità online fino ad ulteriori disposizioni.
Le Regioni e le Province autonome adottano protocolli e linee guida per lo svolgimento in sicurezza delle diversa attività economiche e produttive, il cui mancato rispetto da parte degli esercenti l’attività, comporta la sanzione della sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Sanzioni
Sempre dal punto di vista sanzionatorio, tutte le violazioni alle norme del presente decreto ed alle disposizioni in attuazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., il quale stabilisce che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
In pratica, la sanzione penale funge da norma di chiusura, nel senso che si applica alle violazioni non specificamente previste nel presente decreto ed in quelli collegati ma che costituiscono, comunque, un comportamento vietato in materia di misure anti Covid-19.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.