L’art. 1326 del codice civile individua il momento in cui un accordo negoziale può dirsi raggiunto, prevedendo che il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell'altra parte.
La stessa norma precisa che l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi; tuttavia, il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Trattative precontrattuali
L’ultimo comma dell’art. 1326, inoltre, stabilisce che un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta; il riferimento è alle trattative che si succedono tra le parti prima di giungere al contratto vero e proprio.
In quest’ottica uno degli argomenti più dibattuti in giurisprudenza è quello del valore da attribuire alle minute o bozze contrattuali, se esse debbano ritenersi in qualche modo vincolanti per le parti oppure no.
Sul punto è tornata di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13610 del 2 luglio 2020, nella quale sono stati ricapitolati i principi fino ad oggi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sull’argomento.
Elementi essenziali dell’accordo
In primo luogo è stato osservato che, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, l’accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo (Cass. 367/2005).
Ne consegue che l’eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della puntuazione, vale a dire quella di un accordo preliminare su alcune delle condizioni del futuro contratto (Cass. 2561/2009).
Contratti a formazione progressiva
Tale principio deve ritenersi valido anche nell’ipotesi dei cosiddetti “contratti a formazione progressiva”, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente e in cui il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi agli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari (Cass. 16016/2003).
In tale ultimo caso, l’ipotesi prevista dall’art. 1326 c.c., u.c., secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario.
Valore della minuta
Nel caso in cui le parti, tuttavia, abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato (per l’ininfluenza dei punti da definire e sulla sostanziale validità di quelli già concordati) la minuta dev’essere considerata come contratto perfetto.
La minuta, infatti, può avere valore probatorio di un contratto già perfezionato là dove contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante da detta minuta, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione.
In tale ultimo caso, tuttavia, occorrerà, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti, che la valutazione della vicenda contrattuale evidenzi gli estremi di un comportamento dei contraenti dotato di univocità significativa (tale da non consentire alcuna diversa interpretazione), nel senso di ritenere le stesse disposte a considerarsi definitivamente vincolate sui punti essenziali in relazione ai quali l’accordo deve ritenersi già raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui punti secondari giudicati, dalle stesse parti, non ostativi alla piena validità ed efficacia degli accordi già raggiunti.
Volontà delle parti
Corollario di ciò è l’ulteriore principio, affermato dalla Cassazione nella sentenza oggi richiamata, secondo cui la circostanza che il testo di un contratto sia circolato tra le parti, con continue cancellature, revisioni e proposte di emendamenti, non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse abbiano raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione o, quantomeno, sulla volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai relativi punti essenziali già definiti e ciò anche nel caso di esecuzione dell’accordo, quando non risulti la volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai punti modificativi relativamente ai quali l’accordo era già stato raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui restanti aspetti.