Il governo italiano, con decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, entrato in vigore il giorno successivo, ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica, dichiarato con decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che aveva previsto come termine la data del 15 ottobre 2020.
La proroga si è resa necessaria, come si legge nel preambolo del decreto, in quanto la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai, anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali.
Direttiva UE
Il governo, inoltre, tiene conto della direttiva UE n.2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che inserisce il SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.
A questa direttiva occorre dare attuazione entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020, motivo per il quale il governo, già nel decreto del 7 ottobre, anticipa l’emanazione di un ulteriore provvedimento, nel quale saranno dettate disposizioni più specifiche per fronteggiare la proroga dello stato di emergenza.
Obbligo di mascherine anche all’aperto
Tra le modifiche apportate dal decreto, quindi a partire dal giorno 8 ottobre 2020, vi è l’obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, all’aperto come al chiuso, eccetto le abitazioni private; sono fatti salvi i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Rimangono ferme, inoltre, tutte le regole già introdotte nei protocolli e nelle linee guida previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché per il consumo di cibi e bevande.
Non sono tenuti ad indossare le mascherine, come già previsto dai precedenti decreti, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Ulteriori disposizioni
Nel decreto, inoltre, si prevede l’interazione delle piattaforme digitali per l’individuazione dei soggetti contagiati, nonché la proroga, al 31 ottobre 2020, dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.
Il decreto, inoltre, dispone l’inserimento, all'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» la voce «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3».
Rimaniamo in attesa del prossimo provvedimento, previsto entro la metà di ottobre, per conoscere le ulteriori misure che il governo adotterà per far fronte al possibile rischio di aumento dei contagi in Italia.
Nelle more dell'adozione dei prossimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continueranno ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020.