Nel nostro ordinamento è riconosciuto il diritto di godere di un bene di proprietà altrui e dei relativi frutti, cioè dei ricavi derivanti dal bene, con l'obbligo di non alterare la sostanza e la finalità economica del bene stesso. Tale diritto, meglio noto come usufrutto, è disciplinato dal codice civile che all’art. 981 attribuisce all’usufruttuario il diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica. L’usufruttuario potrà trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti dalla legge.
OGGETTO DELL’USUFRUTTO
Possono costituire oggetto di usufrutto beni mobili, immobili e diritti su beni immateriali. Sulla base della norma citata l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, ricavandone ogni utilità che essa può dare. Egli quindi può usare la cosa e farla fruttare, facendo propri i frutti sia naturali (il raccolto di un campo agricolo) che civili (il canone di locazione di un immobile, gli interessi su delle somme). Esiste però un limite generale ed essenziale: l’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica della cosa medesima.
Tale termine richiede che l’usufruttuario rispetti e conservi il bene oggetto di usufrutto e non ne modifichi il carattere e la natura dal punto di vista della sua utilità economica.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
Per quel che riguarda le modalità di costituzione l’art. 978 del codice civile stabilisce che l’usufrutto “è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione”.
Tralasciando il caso dell’acquisto del diritto per usucapione, argomento trattato in altro articolo, la nascita dell’usufrutto può essere riconducibile:
- alla legge. E’ il caso, ad esempio, dell’usufrutto legale a favore dei genitori sui beni dei figli, nel quale tuttavia i frutti percepiti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli;
- alla volontà dell’uomo. E’ il caso più frequente, che si verifica quando una persona, proprietaria di un determinato bene mobile o immobile, mediante contratto o testamento attribuisce ad un’altra persona l’usufrutto di quel bene.
Quanto alla durata che naturalmente può essere stabilita per volontà delle parti, l’art. 979 del codice civile prevede che non possa mai oltrepassare la vita del suo titolare, e quindi l’usufrutto si estinguerà in ogni caso con la morte dell’usufruttuario.
DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL’USUFRUTTO
Dall’usufrutto nascono obblighi e diritti reciproci in capo all’usufruttuario e al proprietario del bene.
L’usufruttuario, come detto, può godere della cosa, facendo propria ogni utilità che essa può generare, pertanto ha il diritto di possedere la cosa (art. 982 c.c.) e il diritto a utilizzare la cosa e a fare propri i frutti naturali (coltivazione del terreno, parti degli animali, ecc.) e civili come per esempio gli interessi sul capitale investito o il canone di affitto o di locazione: da ciò si desume che l’usufruttuario può anche dare ad altri in locazione o in affitto la cosa, ricevendone il canone. Oltre a cedere il diritto, l’usufruttuario può darlo in ipoteca a garanzia di un suo debito.
Durante l’usufrutto anche il proprietario ha dei diritti. In primo luogo, in qualità di nudo proprietario, egli potrà alienare o ipotecare il bene ma non darlo in locazione, perché questa è una facoltà riservata all’usufruttuario.
Quanto agli obblighi specifici l’usufruttuario è obbligato a usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà custodire la cosa, amministrarla ed effettuare le spese di ordinaria manutenzione, assumendosene la relativa spesa.
Ai sensi dell’art. 1005 del codice civile il nudo proprietario ha l’obbligo essenziale di far godere all’usufruttuario il bene, assumendosi le riparazioni straordinarie; in caso di rifiuto o ritardo nell’esecuzione senza giusto motivo è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. Sono a carico del nudo proprietario anche tutte le imposte che gravano sul diritto di proprietà.
CAUSE DI ESTINZIONE
Da ultimo ed in via generale l’usufrutto si estingue alla scadenza del termine fissato o, se l’usufrutto è senza termine, in ogni caso alla morte dell’usufruttuario. La normativa in materia prevede inoltre l’estinzione dell’usufrutto per:
- per prescrizione ventennale, ovverosia per effetto del non uso del bene oggetto di usufrutto che duri per venti anni (art. 1014 c.c.);
- per la c.d. confusione, ovverosia per la riunione in capo alla stessa persona della proprietà e dell’usufrutto (art. 1014 c.c.).