Nei rapporti obbligatori tra debitore e creditore accade, non di rado, che gli interessi di quest’ultimo, pur se riconosciuti con sentenza passata in giudicato, non possano essere concretamente realizzati perché il debitore, nel tempo necessario all’accertamento del diritto in sede giudiziaria, si è spogliato di tutti i suoi beni, con la conseguenza che il creditore, pur se vittorioso in tribunale, si ritrova, di fatto, “ a bocca asciutta”.
DISTRAZIONE FRAUDOLENTA DEI BENI DEL DEBITORE
E’ un’evenienza da mettere in conto quando si intraprende una causa dinanzi all’autorità giudiziaria, consapevoli che la lungaggine dei tempi processuali non favorisce chi agisce ma, al contrario, permette alla parte convenuta, quindi al debitore, di predisporre misure per “proteggere” il proprio patrimonio, con alienazioni – reali o simulate (leggere, a tal proposito, l’articolo sulla vendita simulata pubblicato in questo sito) – o altre operazioni che rendono difficoltosa l’espropriazione da parte dei creditori.
Per fronteggiare questo tipo di situazioni l’ordinamento mette a disposizione del creditore alcuni strumenti giuridici, denominati “mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, disciplinati nella parte del codice civile dedicata alla tutela dei diritti, il libro VI: l’azione surrogatoria, l’azione revocatoria ed il sequestro conservativo, il cui scopo comune è quello di consentire al creditore di tutelarsi nei casi di inerzia del debitore o di atti dispositivi pregiudizievoli.
L'’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Esaminiamo nello specifico l’azione revocatoria, regolata dagli artt. 2901 – 2904 del codice civile.
Innanzitutto va detto che tali norme fanno riferimento all’azione revocatoria cosiddetta “ordinaria”, per distinguerla da quella fallimentare, che viene esercitata dal curatore fallimentare per la revoca degli atti dispositivi compiuti dall’imprenditore prima del fallimento, disciplinata dalla legge fallimentare e di cui si tratterà in altra sede.
Lo scopo dell’azione revocatoria ordinaria è quello di far dichiarare dal giudice l’inefficacia, rispetto al creditore che esercita la revocatoria, degli atti dispositivi compiuti dal debitore; la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria, pertanto, avrà come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati a terzi dal suo debitore, pur rimanendo questi nella disponibilità del terzo, almeno fino alla vendita coattiva, sul ricavato della quale il creditore potrà soddisfarsi.
In pratica, se Tizio vende a Caio un immobile ed in tal modo lo sottrae al suo creditore Sempronio, quest’ultimo, una volta ottenuta la sentenza che accoglie l’azione revocatoria esercitata, potrà pignorare l’immobile di proprietà di Caio, nelle forme dell’espropriazione presso terzi.
GLI EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA
L’art. 2901 c.c. all’ultimo comma, tuttavia, specifica che i diritti acquistati dai terzi in buona fede a titolo oneroso non vengono pregiudicati dalla dichiarazione d’inefficacia dell’atto revocato, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Ciò significa che se prima della trascrizione nei pubblici registri della domanda giudiziale di revocatoria viene trascritto l’atto dispositivo nei confronti dei terzi in buona fede – che, cioè, non erano a conoscenza del pregiudizio arrecato – colui che ha agito in revocatoria avrà difficoltà a raggiungere il risultato sperato: la sua pretesa, infatti, in fase esecutiva verrà legittimamente contrastata dal terzo, che opporrà il suo titolo di proprietà trascritto anteriormente.
REQUISITI DELL’AZIONE REVOCATORIA
I requisiti per poter esperire l’azione revocatoria ordinaria, che il creditore dovrà dimostrare in giudizio, sono innanzitutto il pregiudizio arrecato dal debitore con l’atto dispositivo, la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio stesso e, infine, in caso di atto a titolo oneroso – tipico della compravendita – il terzo ne fosse a conoscenza; se, inoltre, l’atto dispositivo è stato posto in essere dal debitore prima del sorgere del credito l’art. 2901 c.c. dispone che il creditore dovrà dimostrare anche la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
TERMINE DI PRESCRIZIONE
Infine, il codice civile stabilisce che il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria è di cinque anni dalla data dell’atto; a tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che, per il computo del termine iniziale, bisognerà far riferimento non alla data della stipula dell’atto dispositivo ma a quella della sua trascrizione nei pubblici registri.
Tornando all’esempio della compravendita, pertanto, il termine iniziale sarà quello della data in cui è stato trascritto l’atto di compravendita nei Registri Immobiliari, poiché è dal quel momento che l’atto viene portato a conoscenza dei terzi.