La costituzione di una società avviene mediante la redazione dell’atto costitutivo, ovvero l’atto nel quale si definiscono tutti gli elementi che caratterizzano la società nascente, di qualunque tipo essa sia, di persone o di capitali.
L’atto costitutivo, redatto per atto pubblico tramite notaio, deve avere il contenuto previsto all’art. 2328 del codice civile ed include lo statuto, parte integrante dell’atto costitutivo, che riporta le norme relative al funzionamento della società. Statuto e atto costitutivo rappresentano il contratto tra i soci, con cui gli stessi si impegnano a svolgere un’attività imprenditoriale per il raggiungimento di uno scopo economico comune.
CONTENUTO
In generale, ferme restando talune differenze a seconda del tipo di società, l’atto costitutivo deve indicare: la sede della società, l’attività che costituisce l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato, il valore dei conferimenti effettuati dai soci, le quote di partecipazione sottoscritte da ciascun socio, numero e valore delle azioni, le loro caratteristiche e modalità di emissione e circolazione, la modalità di ripartizione degli utili, il sistema di amministrazione adottato, il numero dei componenti del collegio sindacale e la durata della società. Nell’atto costitutivo si provvede alla nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto che si occupa del controllo contabile.
Vediamo nel seguito alcuni dei principali elementi contenuti nell’atto costitutivo.
DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione potrà essere di fantasia o riferita ai nomi dei soci ed ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto, quindi prescinde dall'attività in concreto svolta e dall'oggetto sociale, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua denominazione.
SEDE
La sede della società è il luogo dove si stabilisce l’amministrazione e la direzione della società; sono possibili anche sedi secondarie. La sede ha rilevanza per rilevare le competenze territoriali, ad esempio, in caso di controversie o in caso di fallimento nonchè per individuare il registro delle imprese presso il quale deve iscriversi la società.
OGGETTO SOCIALE
L'oggetto sociale indica l’attività economica che i soci intendono perseguire al fine di ricavarne un guadagno e dividerne gli utili, come previsto all’art. 2247 del codice civile. Nell’atto costitutivo dovrà essere ben definito l’oggetto sociale, che non potrà essere generico e indeterminato.
E’ importante individuare l’ambito dell’oggetto sociale, in quanto esso delimita l’operato degli amministratori, i quali non potranno svolgere atti estranei all’oggetto sociale; inoltre, in caso di cambiamento dell’oggetto sociale in modo significativo, il socio dissenziente avrà il diritto di recedere dalla società ottenendo il rimborso delle proprie azioni in proporzione del patrimonio sociale come risultante dall’ultimo bilancio.
DURATA
Essa indica il termine della società, previsto dai soci nell’atto costitutivo; nel caso in cui la società non preveda un termine, l’art. 2285 c.c. consente al socio di esercitare il diritto di recesso.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE
Ai sensi dell’art. 2330 la società acquista acquisisce personalità giuridica e viene ad essere definitivamente costituita con l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorialità con il deposito contestuale dell’atto costitutivo.
All’iscrizione e al deposito provvede il notaio o in mancanza gli amministratori della società; in mancanza potrà provvedervi un socio a spese della società.