I patti parasociali

Nel nostro ordinamento i soci di una società, al momento della costituzione o nel corso della vita della stessa, possono stipulare dei patti parasociali, cioè delle convenzioni che disciplinano tra loro (o tra alcuni di loro), i diritti e doveri all’interno della società.

Si tratta di veri e propri contratti tra i soci per stabilire i diritti e doveri di coloro che aderiscono al patto, nonché le sanzioni in caso di inosservanza di quanto definito nel patto stipulato nella fase iniziale.

FINALITA’ DEI PATTI PARASOCIALI

La fattispecie come sopra descritta ha trovato diffusione nella prassi al fine di:

-    dare un indirizzo all’organizzazione e alla gestione delle società,
-    assicurare la stabilità degli assetti proprietari e limitare la contendibilità del controllo societario.

Solo in tempi più recenti la validità dei patti parasociali è stata riconosciuta dalla giurisprudenza e dal legislatore che agli artt. 2341-bis e 2341-ter del codice civile ha inteso disciplinare i patti parasociali per le società azionarie in generale e, con l’aggiornamento del Dlgs. 58/1998 TUF (Testo Unico della Finanza), artt. 122 e successivi, ha previsto specifica disciplina per i patti parasociali per le società “aperte” quotate.

FORMA

La normativa di riferimento non prevede una forma specifica per la validità del patto parasociale trattandosi di contratti liberamente stipulati tra i soci, per cui la forma scritta, la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico, sono richiesti solo se l’accordo si sostanzia in un negozio che la richieda ad substantiam, o per adempiere agli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dalla legge
In caso di utilizzo del patto parasociale in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico la legge notarile obbliga il notaio a non ricevere atti contrari alla legge o contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

OPPONIBILITA’

Diversamente dallo statuto sociale, che risulta vincolante per tutti i soci attuali e futuri della società, i patti parasociali sono vincolanti solo per i soci contraenti e non sono opponibili ai soci non aderenti, alla società e a terzi.

SINDACATI DI VOTO

Tra le differenti tipologie di patto parasociale disciplinate dal legislatore la più diffusa risulta sicuramente essere quella dei c.d. “sindacati di voto” che solitamente regolamentano l’esercizio del diritto di voto in sede assembleare con l’obiettivo di esercitare un’influenza dominante in assemblea da parte di soci che diversamente da soli non avrebbero analogo peso. Più nello specifico, i sindacati di voto possono prevedere il mero obbligo dì consultazione tra gli aderenti prima dell’espressione del voto oppure un vincolo per gli stessi a votare in modo analogo e conforme a quanto concordato in sede di sindacato dalla maggioranza degli aderenti al patto.

PENALE

Da ultimo al fine di conferire maggiore solidità al patto parasociale è frequente l’introduzione della clausola penale, consistente in una somma di denaro che il socio inadempiente agli obblighi pattuiti  sarà tenuto a versare alle altre parti contraenti.

pubblicato il 30/04/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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