Ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. A differenza della classica responsabilità per fatto illecito che presume almeno l'elemento della colpa, in questo caso specifico, il soggetto risponde del danno causato sulla base di un duplice criterio di responsabilità:
- che tra la cosa e il danno vi sia un nesso di causa,
- che tra il responsabile e la cosa sussista un rapporto di custodia di qualsiasi genere per cui il soggetto si trova nella materiale disponibilità fisica, in genere è il proprietario ma non sempre le figure coincidono.
Il custode risulta pertanto responsabile indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa. Non rileva altresì la condotta del custode in relazione all'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza come per esempio nel caso della responsabilità dei genitori per fatto illecito del minore.
Quando può essere esclusa la responsabilità del custode?
Come anticipato il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, è idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa stessa e l'evento dannoso che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dal comportamento dello stesso danneggiato, ove questo abbia contribuito ad esempio al verificarsi dell'evento, come vedere un allagamento e non fare nulla per mettere in salvo la merce.
Per provare l'interruzione del nesso il custode dovrà quindi provare che l'apporto causale fornito dal terzo o dal danneggiato abbia i seguenti requisiti:
- autonomia,
- eccezionalità,
- imprevedibilità,
- inevitabilità,
- idoneità a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.
Anche l'utilizzazione impropria della cosa integra un'ipotesi di caso fortuito che esclude il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso al suo uso. E' il caso di quando la sua pericolosità è talmente evidente da chiunque da renderla del tutto imprevedibile. L'accertamento circa l'uso improprio deve naturalmente essere valutata in concreto e nel singolo caso.
Se il danno si è prodotto per cause ignote o da soggetto sconosciuto chi è responsabile?
Se il danno si è prodotto per una causa ignota, la persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno comporta che la responsabilità permanga in capo al custode in quanto il fatto ignoto non è idoneo a scagionarlo dalla responsabilità (Cass. 2284/2006).
Se, invece, è certo che l'evento dannoso si è verificato per fatto del terzo (un passante estraneo ad esempio), che è però rimasto ignoto essendo interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, il custode non può essere ritenuto responsabile.
Il condominio è responsabile per i danni derivanti da cose in custodia?
Il condominio, inteso come l'insieme dei comproprietari delle singole unità immobiliari, è responsabile dei danni causati dalle cose comuni sia quando il danno è stato subito da un estraneo (ad esempio nel caso di una tegola che colpisca un passante) che nel caso in cui un danneggiato sia lo stesso condomino (ad esempio la rottura di una tubazione condominiale che cagioni danni ad un singolo appartamento).
L'ente condominiale, proprio per la sua qualità di custode, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino alcun danno. Tale responsabilità è ricollegabile all'inosservanza da parte del condominio dell'obbligo di provvedere ad eliminare tutte le situazioni potenzialmente produttive di danni (come ad esempio omettendo di fare le periodiche manutenzioni al tetto o alla facciata). Esso infatti risponde addirittura dei danni cagionati dalle cose comuni anche se questi sono imputabili a vizi edificatori dello stabile che comportano la concorrente responsabilità del costruttore-venditore.