Dal decreto legge 59/2016: il pegno non possessorio

Il recente decreto legge 59/2016, già denominato “decreto banche”, in fase di conversione in legge, tra le altre novità (v. articolo su “ mutui e cessione di immobile”) ha introdotto, all’art. 1, l’istituto del “pegno non possessorio”.

Si tratta di una particolare forma di pegno che l’imprenditore può costituire su beni mobili, anche destinati dell’esercizio dell’impresa, fatta eccezione per i beni mobili registrati, a garanzia dei crediti a lui concessi inerenti l’impresa.

DIFFERENZE CON IL PEGNO COMUNE

La particolarità del pegno introdotto dal decreto sta nel fatto che, a differenza del pegno previsto dal codice civile, con il quale ha in comune le caratteristiche tipiche dei diritti reali di garanzia – una fra tutti il privilegio di cui gode il credito cui la garanzia accede, quindi la possibilità di soddisfarsi con preferenza sui beni garantiti rispetto agli altri creditori – il pegno non possessorio si costituisce su beni che rimangono nella disponibilità del debitore.

La funzione dell’istituto in esame, infatti, è quella di consentire all’imprenditore che voglia accedere ad un finanziamento di ottenerlo, prestando una garanzia (il pegno) su beni destinati all’esercizio dell’impresa,  ad esempio macchinari e strumentazioni necessarie alla produzione, continuando ad utilizzarli.

FORMA DEL CONTRATTO DI PEGNO

Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
Tale contratto dovrà, quindi, essere iscritto in un registro informatizzato di prossima istituzione presso l'Agenzia delle entrate e denominato "registro dei pegni non possessori".
Vediamo ora quali sono gli effetti del pegno non possessorio in caso di inadempimento dell’imprenditore-debitore, cioè in caso di insolvenza nei confronti del creditore (banca o altro istituto finanziario).

EFFETTI IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’IMPRENDITORE

Il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza. La vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice;  

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione;  

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo istituto giuridico entrerà in vigore a seguito dell’approvazione delle legge di conversione del decreto legge; occorrerà, pertanto, attendere un po’ di tempo per misurare la reale portata innovativa di questa particolare forma di garanzia e conoscere i benefici che essa apporterà alle attività economiche.  

pubblicato il 18/05/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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