E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del 2-7-2016 la legge di conversione del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione".
Dell’argomento ci siamo occupati in altri articoli correlati, in cui sono stati trattati gli innovativi istituti giuridici del “pegno non possessorio” e del “contratto di cessione di immobile” a favore di banche ed istituti finanziari a titolo di garanzia per la concessione di mutui fondiari e prestiti.
PEGNO NON POSSESSORIO E CONTRATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE
Nel rinviare per i dettagli ai citati approfondimenti, si ricorda che gli istituti in questione hanno entrambi la finalità da un lato di rendere più agevole il ricorso al credito per le imprese, dall’altro lato di consentire alle banche ed ai finanziatori di recuperare i crediti in sofferenza in modo più snello e veloce rispetto alle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
In particolare, con il pegno non possessorio si consente all’imprenditore di ottenere un finanziamento, prestando una garanzia , il pegno appunto, su beni destinati all’esercizio dell’impresa, ad esempio macchinari e strumentazioni necessarie alla produzione, continuando ad utilizzarli, quindi senza “spossessamento”; solo in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento la banca può appropriarsi del bene dato in pegno, così come può decidere di venderlo o darlo in locazione o riscuoterne i crediti, secondo quanto previsto nel contratto stipulato con il cliente.
La legge di conversione, rispetto al decreto legge, ha ampliato l’oggetto della garanzia, estendendolo, oltre che ai beni mobili, anche ai beni immateriali ed ai crediti non solo destinati all’esercizio dell’impresa ma anche derivanti da questa; la legge, inoltre, ha previsto una procedura di opposizione del debitore che voglia far valere le proprie ragioni contro la banca che intima la consegna dell’immobile a seguito di inadempimento, opposizione da farsi con ricorso al Tribunale entro 5 giorni dall’intimazione della banca.
L’istituto della cessione di immobile consiste invece nella possibilità, per l’imprenditore che stipula un mutuo con una banca o altro soggetto a ciò autorizzato, di garantire il proprio debito con un contratto accessorio, avente per oggetto un immobile di proprietà dell’imprenditore o di terzi, che, in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, si trasferisce alla banca.
La legge ha, anche se di poco, allungato il termine di inadempimento a seguito del quale la banca può acquisire l’immobile: il decreto legge, infatti, stabiliva che la condizione dell’inadempimento si verificasse quando il mancato pagamento si protraesse per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore fosse tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile.
Oggi, a seguito della conversione in legge, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi; inoltre la legge prevede che, qualora alla scadenza della prima rata non pagata il debitore abbia già rimborsato l’85% del finanziamento, il periodo di inadempimento sale a dodici mesi.
Tra le altre modifiche introdotte dalla legge di conversione, vi è l’equiparazione all’ipoteca del patto di cessione di immobile a scopo di garanzia, ai fini del concorso tra creditori, e la specificazione che la trascrizione del patto medesimo nei registri immobiliari produce gli stessi effetti del pignoramento.
NOVITA’ IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
Riguardo alle altre disposizioni della legge è stato confermato il "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi" e sono state introdotte alcune novità in tema di espropriazione forzata:
1) Riguardo al pignoramento : all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile»;
2) Nell’esecuzione immobiliare possono essere svolti massimo tre esperimenti di vendita all’asta, poi il "giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo";
3) Per la consegna dei mobili e/o documenti posti all'interno dell'immobile venduto all'asta: " ... il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero ... di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, .... Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione";
4) E’ prevista la possibilità di riparto parziale delle somme non contestate;
5) Sulla revocatoria semplificata: la nuova revocatoria prevista dall'art. 2929-bis c.c. - introdotta con Decreto Legge del 27/06/2015, n. 83 - viene modificata nei commi 2 e 3;
6) Circa le modalità di liberazione dell'immobile: viene ora disposto che "per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile";
7) I professionisti delegati alle vendite dovranno essere iscritti in un apposito registro ed avere assolto a specifici obblighi di formazione.