L'art. 1406 c.c. sancisce che "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta". Ciò implica che, con la cessione del contratto, un soggetto (il cedente) può sostituire un altro soggetto (il cessionario) in tutte le posizioni giuridiche attive e passive derivanti dal contratto stesso. Questo non comporta solo la cessione di un debito o di un credito, ma di tutte le obbligazioni e i diritti connessi all'intero contratto. Si tratta, quindi, di una successione inter vivos a titolo particolare, che differisce dalla cessione del credito, dove l'oggetto del trasferimento è solo la posizione attiva, ma che spesso può sollevare questioni interpretative a causa dei confini sfumati tra le due figure giuridiche.
Cosa si intende per "prestazioni non ancora eseguite"?
Per rispondere al quesito, occorre distinguere le due diverse tipologie di contratto sotto il profilo degli effetti:
- nei contratti ad effetti obbligatori, la questione è relativamente semplice: la cessione è possibile solo se l'obbligazione non è stata ancora eseguita, poiché l'esecuzione dell'obbligazione stessa dà vita al diritto, come ad esempio il contratto di appalto;
- nei contratti ad effetti reali, la situazione è invece più complessa, in quanto il trasferimento della proprietà avviene al momento della manifestazione del consenso, rendendo per tale motivo immediato l'effetto traslativo. Si pensi ad esempio alla compravendita.
Come funziona la cessione del contratto nella compravendita?
La cessione del contratto è un negozio giuridico trilaterale che, prima o dopo, richiede il consenso del contraente ceduto. Tale consenso non serve solo a liberare il cedente dalle sue obbligazioni, ma è fondamentale per determinare anche il contenuto della cessione stessa.
Il ceduto potrebbe poi subordinare la sua accettazione a modifiche contrattuali o a nuove clausole comprensive anche di tutte le prestazioni accessorie tipiche di un contratto di compravendita, come le clausole penali. Per tale motivo, oggi, la possibilità di cedere l’intera posizione contrattuale, in caso di compravendita, risulta dubbia.
Quali sono gli effetti della cessione?
Analizzare singolarmente gli effetti della cessione del contratto è molto importante in quanto, all'interno del rapporto trilaterale tra cedente (colui che cede), ceduto (chi viene ceduto) e cessionario (il nuovo titolare del rapporto dal lato attivo) non tutte le situazioni coincidono:
- tra cedente e ceduto: una volta perfezionata la cessione, il cedente non è responsabile per l'inadempimento del cessionario, salvo che il ceduto abbia dichiarato esplicitamente di non liberarlo (art. 1408 c.c.);
- tra ceduto e cessionario: il contratto si sviluppa tra loro e tutte le eccezioni possono essere fatte valere tra le parti (art. 1409 c.c.);
- tra cedente e cessionario: il cedente risponde solo per la validità del contratto ceduto, a meno che non abbia garantito espressamente l'adempimento (art. 1410 c.c.).
Il particolare caso della cessione del contratto di locazione
Nei contratti ad uso abitativo, la cessione è possibile sempre con il consenso del locatore (art. 1594 c.c.), mentre nelle locazioni ad uso commerciale il consenso del locatore non è invece necessario se l'azienda dell'inquilino viene ceduta o locata insieme all'immobile, purché ne venga data comunicazione al locatore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 36 L. 392/78). In questo caso, il locatore può opporsi solo entro 30 giorni dalla comunicazione e solo per gravi motivi.
Nel caso della cessione del ramo azienda, quali contratti si trasferiscono?
L'articolo 2558 c.c. relativo alla successione nei contratti stabilisce che, salvo diverso accordo, l'acquirente di un'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, purché questi non abbiano carattere personale. Tuttavia, la definizione di "carattere personale" lascia margini di interpretazione, generando incertezze su quali contratti siano trasferibili insieme all'azienda. In caso di cessione di un ramo d'azienda, inoltre, si pone il problema di stabilire quali contratti non personali siano collegati al ramo ceduto e quali rimangano al cedente. Questa disciplina riflette l'idea dell'azienda come “universalità”, ovvero un insieme unitario di beni e rapporti giuridici, il cui trasferimento include anche i contratti non personali ad essa connessi, come confermato dalla sentenza Cass., Sez. 3 Civ., n. 13319 del 30/06/2015.