E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 la Legge 22 giugno 2016, n. 112, che detta “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare”, denominata legge “Dopo di noi”.
La finalità è quella di disciplinare misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori.
FONDO PER L’ASSISTENZA DEI DISABILI GRAVI
Per il raggiungimento di tale finalità e' istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti che saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno le Regioni ad adottare indirizzi di programmazione e definire i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti e la revoca degli stessi.
FINALITA’ DEL FONDO
Il Fondo e' destinato, in particolare, ai seguenti scopi: a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita' in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave; b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; c) realizzare interventi innovativi di residenzialita' per le persone con disabilita' grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri diacquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita'; d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilita' grave.
TRUST DESTINATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI
La legge, inoltre, prevede sgravi fiscali ed incentivi economici per che investe a favore di queste categorie, come ad esempio l’aumento dell'importo dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave, elevato da 530 a 750 euro.
E’ dedicata, infine, una particolare attenzione all’istituto giuridico del trust mediante il quale vengono conferiti beni destinati all’assistenza ed alla tutela dei diritti dei disabili gravi.
Viene previsto, infatti, che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituiti in favore delle persone con disabilita' grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.
ART. 2645-TER C.C.
Si ricorda che l’art. 2645-ter c.c. dispone che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
In sostanza, con gli atti di cui trattasi è possibile costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del conferente, assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale distinta rispetto alla restante parte del suo patrimonio, proprio in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l’esecuzione della formalità di trascrizione.
INCENTIVI FISCALI
In generale, la legge 112/2016 stabilisce che tutte le esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge sono ammesse a condizione che il trust o il complesso di beni destinati persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone disabili, in favore delle quali sono istituiti; la suddetta finalita' deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust i Comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni.
Infine, la legge prevede che alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust si applicano le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.