La Cassazione sulla stepchild adoption

Il legislatore, dopo mesi bollenti di discussioni, è intervenuto sul tema unioni civili con la dibattuta legge Cirinnà, che ha per la prima volta regolamentato ufficialmente le unioni civili tra coppie omosessuali, senza aver tuttavia affrontato il delicatissimo tema che ne è scaturito: l’adozione del figlio del partner.

La giurisprudenza si è dovuta occupare, ancor prima che il decreto fosse approvato, dei tanti casi di coppie che ricorrevano al tribunale per far valere questo diritto che molti di loro consideravano scontato.

LEGGE 184/83

I ricorsi sottoposti all’esame dei giudici, spesso giunti in Cassazione, si sono basati sull’interpretazione di una norma, contenuta in un testo di legge che disciplina il “diritto del minore ad una famiglia”, cioè la legge 4 maggio 1983 n. 184, successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149.

La legge in questione riguarda in particolare le ipotesi di affido familiare e le adozioni di minori, queste ultime suddivise in:

1) adozioni cosiddette “legittimanti” (artt. 7 ss.), cioè tutte quelle attraverso le quali una famiglia può adottare un minore dichiarato in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni, in quanto accertata la situazione di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio;

2) adozioni cosiddette “speciali” o in casi particolari, disciplinate all’art. 44 l. 184/83, di cui ci occupiamo nello specifico.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

L’art. 44 dispone che i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (cioè la dichiarazione di adottabilità per accertato stato di abbandono) nei seguenti cais:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè sia affetto da handicap) e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
In molti casi, come si è detto, coppie omosessuali hanno fatto ricorso all’autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto, da parte del partner del genitore naturale, ad adottare il figlio dell’altro, richiamandosi proprio ai casi di adozione in casi particolari di cui all’art. 44, in particolare all’adozione disciplinata alla lettera d).

STATO DI ABBANDONO: PRESUPPOSTO

L’interpretazione di tale norma è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale: secondo un’interpretazione restrittiva della lettera d), si riteneva che essa riguardasse unicamente i casi di impossibilità “di fatto” di affidamento preadottivo, in sostanza i casi di minori per i quali, accertato lo stato di abbandono, non era stato possibile l’affidamento preadottivo, per mancanza di richieste di adozione.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Secondo altra interpretazione, cui ha aderito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016, la norma di cui all’art. 44, nel disciplinare casi particolari di adozione,  prescinde dalla dichiarazione dello stato di abbandono, in quanto fa riferimento ad ipotesi speciali, in cui viene tutelato il diritto del minore a vedersi riconosciuta,  come famiglia, quel nucleo costituito dai soggetti che fino ad allora si sono presi cura di lui e che  con lui hanno legami affettivi stabili e duraturi. Non si tratta, pertanto, secondo la Suprema Corte, di ipotesi di abbandono ma, al contrario, di situazioni in cui un minore è accudito come un figlio da parte di persone che possono essere legate da rapporti di parentela con lui ma non necessariamente, come i casi di adozione del figlio del coniuge o i casi residuali di cui alla lettera d), in cui si è fatta rientrare l’adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali.

Interessante è notare come sia stata applicata all’adozione per le coppie omosessuali  la disciplina di cui alla lettera d) e non quella di cui alla lettera b) dell’art. 44, che riguarda l’adozione del figlio del coniuge.

Ciò si spiega in quanto l’adozione del figlio del coniuge presuppone un vincolo matrimoniale tra il genitore naturale o legittimo e quello adottivo, vincolo che – fino all’entrata in vigore della legge Cirinnà – non poteva configurarsi tra persone dello stesso sesso.

La recente regolamentazione delle unioni civili, pertanto, pur avendo il legislatore stralciato gli articoli sulla stepchild adoption, apre la strada a nuove prospettive per la legittimazione dell’adozione alle coppie omosessuali, legittimazione peraltro già riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione, come nella sentenza citata.

pubblicato il 14/07/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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