Entra in vigore il 13 luglio 2016 il Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2016,
Il decreto apporta modifiche al d.lgs. 165/2001 titolato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sanzionando con il licenziamento disciplinare gli illeciti commessi dai pubblici dipendenti, direttamente o per interposta persona, volti a far risultare la presenza sul posto di lavoro del dipendente assente; allo stesso modo è punito il responsabile o dirigente del dipendente assenteista, per omissione del controllo e della denuncia agli organi competenti.
Vediamo nel dettaglio le disposizioni del decreto legislativo, che saranno applicate agli illeciti disciplinari commessi dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO
In primo luogo viene definita “falsa attestazione della presenza in servizio” qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.
Come detto, il provvedimento precisa che della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI FLAGRANZA
Quali sono le conseguenze dell’accertamento dell’illecito? In base al decreto la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato.
La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio designato dall’amministrazione per la contestazione e l’istruttoria del procedimento disciplinare, ex art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza; è importante rilevare come il decreto escluda la decadenza dall'azione disciplinare, che potrà essere esercitata anche oltre il termine anzidetto.
PROCEDIMENTO DISIPLINARE
Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi: con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio anzidetto di cui all'articolo 55-bis comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito.
RISARCIMENTO DEL DANNO ALL’IMMAGINE DELLA P.A.
L’organo che accerta l’illecito deve, inoltre, provvedere a presentare denuncia al pubblico ministero e segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, per l’accertamento del danno d'immagine, entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità, da esercitarsi dinanzi all’autorità giudiziaria competente, permette all’amministrazione di ottenere il risarcimento del danno per un ammontare rimesso alla valutazione equitativa del giudice, comunque non inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio del dipendente, oltre interessi e spese di giustizia.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI
Per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.