La Corte di Cassazione si è occupata, di recente, di una tematica nuova, mai prima oggetto di ricorso, relativa alla possibilità di trascrivere, in Italia, un matrimonio celebrato all’estero in forma telematica.
In particolare, nel caso sottoposto alla Corte, si trattava di giudicare la legittimità di una celebrazione tenutasi in Pakistan tra un cittadino pakistano, presente dinanzi all’autorità pakistana unitamente ai testimoni, con una cittadina italiana, collegata, insieme ai suoi testimoni, per via telematica con la sede del rito.
DINIEGO ALLA TRASCRIZIONE IN ITALIA
Del matrimonio così celebrato veniva richiesta la trascrizione in Italia presso i registri dello stato civile ma l’ufficiale competente rifiutava l’atto, ritenendo che tale forma di matrimonio fosse contraria all’ordine pubblico italiano.
Seguiva, pertanto, un contenzioso tra la suddetta cittadina italiana ed il Ministero dell’Interno, avverso il diniego della trascrizione, nel corso del quale il Tribunale accoglieva il ricorso della cittadina, ritenendo valido anche in Italia il matrimonio celebrato secondo regole ritenute valide all’estero, in conformità del richiamo operato dall’art. 28 della legge n. 218 del 1995; pertanto, secondo il Tribunale, il rifiuto della trascrizione era illegittimo in quanto non vi era stata alcuna violazione dell’ordine pubblico internazionale.
CONSENSO DEI NUBENDI
Anche in secondo grado la Corte d’Appello confermava l’illegittimità del diniego alla trascrizione, ritenendo che ad integrare il principio di ordine pubblico sia l’espressione del consenso libero e consapevole da parte dei nubendi, che nella fattispecie vi era stata, anche se a distanza.
Avverso tale decisione ricorreva il Ministero dell’Interno, contestando l’invalidità del matrimonio celebrato via Internet e la legittimità del rifiuto di trascriverlo da parte dell’ufficiale italiano, in quanto non vi era alcuna garanzia che i nubendi avessero espresso liberamente e consapevolmente il proprio consenso.
MANCANZA DI VIOLAZIONE DELL’ORDINE PUBBLICO
Secondo la Corte di Cassazione (sent.n . 15343 del 25/07/2016) tale tesi è errata, atteso che pretenderebbe di ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, in base alla quale è stato emanato l’atto, contenga una disciplina diversa da quella italiana; se così fosse, obietta la Corte Suprema, sarebbero cancellate le diversità tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato.
Precisa, inoltre, la Corte che il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito, in sede di delibazione del provvedimento straniero, avendo esclusivo riguardo agli “effetti” dell’atto straniero ed alla sua validità per l’ordinamento estero.
Alla luce di ciò, poiché l’atto matrimoniale in oggetto è considerato valido all’estero, in quanto ritenuto validamente espresso il consenso dei nubendi, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano.