Nel 2006, con la l. 14 febbraio 2006 n. 55, è stato introdotto nel nostro codice civile, nel libro II dedicato alle successioni, il capo V bis “ del patto di famiglia ”, contenente le norme dall’art. 768 bis al 768 octies c.c..
Lo scopo del legislatore era duplice: da una parte consentire il passaggio generazionale delle attività imprenditoriali dai genitori ai figli, introducendo una deroga al divieto generale dei “patti successori” di cui all’art. 458 c.c., che sancisce la nullità di ogni convenzione (patto o accordo scritto tra persone viventi) con cui si dispone della propria successione; dall’altra parte prevedere un sistema attraverso il quale rendere possibile al genitore imprenditore di trasferire la propria attività ad uno o più discendenti, ritenuti idonei – per attitudine e capacità - a proseguirla, senza tuttavia privare gli altri eredi dei loro diritti successori, evitando possibili rivendicazioni ereditarie.
CONTENUTO E FORMA DEL PATTO DI FAMIGLIA
Vediamo in concreto cosa prevede il codice civile, il quale all’art. 768 bis definisce il patto di famiglia “ il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle diverse tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti”.
La legge prevede che il contratto, a pena di nullità, debba rivestire la forma dell’atto pubblico, dunque debba essere redatto da un notaio, e che alla sua stipula debbano partecipare tutti gli eredi legittimari, cioè tutti coloro che avrebbero diritto alla quota di legittima se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.
LIQUIDAZIONE AGLI EREDI NON ASSEGNATARI
Il meccanismo previsto dalla legge per assicurare anche agli eredi non assegnatari dell’azienda uguali diritti successori è la liquidazione, da parte degli assegnatari ai primi, di una somma di denaro corrispondente alle quote riservate dalla legge ai legittimari (si vedano gli articoli pubblicati sull’argomento) oppure di beni in natura del valore corrispondente; tale liquidazione può avvenire anche in un momento successivo, se vi è espresso accordo delle parti.
In tal modo all’imprenditore ed ai suoi discendenti interessati a proseguire l’attività imprenditoriale è garantita la preservazione dell’azienda da possibili azioni di rivendica da parte degli altri eredi; tuttavia la stessa legge dispone che, nel caso in cui il patto di famiglia sia stato stipulato senza la partecipazione di tutti gli eredi legittimari, questi possano chiedere, all’apertura della successione, agli assegnatari dell’azienda la liquidazione della somma di denaro loro spettante.
SCIOGLIMENTO DEL PATTO
E’ consentita, infine, la modifica dei patti di famiglia già stipulati, mediante successivi contratti, così come è consentito il recesso del o dei destinatari dell’azienda, da comunicarsi agli altri eredi con dichiarazione certificata notarile, con effetti risolutivi del patto medesimo.