Le conseguenza della sottrazione dei beni pignorati

Il pignoramento dei beni mobili, eseguito dal creditore nei confronti del debitore insolvente, presenta un rischio insito nella natura dei beni stessi, la “mobilità” appunto.

A differenza dei beni immobili, sui quali il creditore che ha trascritto tempestivamente il pignoramento ha la certezza di soddisfarsi (salva l’alea del prezzo ricavabile dalla vendita coattiva) per i beni mobili, caratterizzati dalla trasportabilità da un luogo all’altro, è forte il rischio che essi vengano sottratti dal debitore o da un terzo, in tal modo rendendo vana l'espropriazione iniziata.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

Per maggiore chiarezza è opportuno soffermarsi brevemente sulle fasi in cui si sviluppa il pignoramento mobiliare, che ha, cioè, per oggetto beni mobili.

In primo luogo va detto che tale forma di pignoramento può essere di 2 tipi: presso il debitore o presso terzi, a seconda che il bene si trovi presso la sede (residenza, domicilio o sede sociale) del debitore oppure sia collocato presso altri soggetti, pur rimanendo di proprietà del debitore.

Su richiesta del creditore l’ufficiale giudiziario competente per territorio si recherà presso la sede del debitore o altra indicata dall’istante e procederà al pignoramento dei beni ivi rinvenuti, redigendo apposito verbale; contestualmente egli nominerà il custode dei beni pignorati – solitamente lo stesso debitore – intimandogli di non disporne, di custodirli diligentemente, avvertendolo delle conseguenze penali della loro distruzione o sottrazione.

NOMINA DEL CUSTODE DEI BENI PIGNORATI

Detti beni, a seguito di provvedimento del giudice dinanzi al quale viene incardinata la procedura esecutiva finalizzata alla vendita coattiva, verranno successivamente prelevati dal soggetto incaricato dell’ente che gestisce le vendite giudiziarie (I.V.G., S.I.V.A.G., altro) e trasferiti presso i locali dell’ente medesimo, che provvederà a bandire la gara tramite asta pubblica.
Vi è pertanto un lasso di tempo, tra il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario ed il trasferimento presso l’Istituto Vendite Giudiziarie, in cui i beni pignorati restano nelle mani del debitore, il quale – se poco incline a rispettare la legge – può farli “sparire” oppure distruggerli, rendendo inutile tutta l’attività fino ad allora svolta.

Si tratta di ipotesi tutt’altro che remote, le cui conseguenze, per il soggetto che pone in essere tali condotte illecite, hanno rilevanza penale, integrando un vero e proprio reato.

ART. 388 DEL CODICE PENALE

L’art. 388 c.p., infatti,   nel punire in generale la “ mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, al 3° comma dispone che chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a trecentonove euro.
La pena è aumentata, applicandosi la reclusione da due mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro, se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia; se il fatto è invece commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa la pena prevista è la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.

Si tratta, pertanto, di sanzioni di non poco conto, non sempre soggette alla sospensione condizionale, soprattutto nel caso di favoreggiamento da parte del custode, come abbiamo visto; la stessa pena, inoltre,  si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

PERSEGUIBILITA’ A QUERELA DI PARTE

Si tratta, in ogni caso, di reato perseguibile a querela della persona offesa, dunque del creditore che sia stato danneggiato dalla sottrazione o danneggiamento del bene; in mancanza di denuncia da parte dell’interessato, pertanto, l’illecito commesso non potrà essere perseguito d’ufficio e il custode disonesto rimarrà impunito.

pubblicato il 23/09/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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