Con l’espressione donazione “modale” si fa riferimento ad una forma particolare di donazione con la quale un soggetto dona ad un altro un bene, inserendo nell’atto una clausola in base alla quale chi riceve il bene si impegna a svolgere una determinata attività (il “modus” o onere) in favore del donante.
Si tratta di una fattispecie molto diffusa di donazione a favore di un erede, solitamente figlio o nipote, che, in cambio dell’immobile donato si impegna a prestare assistenza in favore del donante, fino alla fine dei suoi giorni.
ELEMENTI COMUNI
La suddetta finalità può essere altrimenti perseguita mediante la stipula di un vitalizio “assistenziale”, che per costante giurisprudenza, è il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi o aventi causa, a prestare all’altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza morale e materiale, provvedendo ad ogni sua esigenza.
Elemento in comune alle due fattispecie, oltre allo scopo, è l’aleatorietà, in quanto non è dato sapere per quanto tempo la prestazione assistenziale sarà dovuta, essendo incerto il termine della vita del donante; elemento distintivo è l’onerosità/gratuità del titolo, in quanto la donazione è un atto gratuito, caratterizzato dallo “ spirito di liberalità” in favore del donatario, mentre il vitalizio è solitamente a titolo oneroso.
DONAZIONE SIMULATA
E’ molto frequente, nella realtà, che un contratto vitalizio assistenziale simuli una donazione modale, allo scopo di eludere le possibili conseguenze giuridiche a seguito della morte del donante.
I beni donati in vita dal defunto, infatti, sono soggetti a collazione (si veda articolo sull'argomento), con la conseguenza che gli eredi legittimi che si ritengono lesi nei loro diritti ereditari possono agire in giudizio per la restituzione di quanto a loro illegittimamente sottratto mediante la donazione.
COLLAZIONE
In un recente caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione è stato ritenuto integrare una donazione modale, non un vitalizio assistenziale, il contratto con il quale un soggetto aveva ceduto un immobile ad uno dei suoi figli in cambio di assistenza, sulla base della notevole sproporzione tra la prestazione del figlio ed il valore dell’immobile, nettamente superiore alla prima (Cass. sentenza n. 15904/2016).
E’ stato anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in caso di collazione di un bene ceduto con donazione modale, bisognerà tenere conto delle spese e degli oneri sostenuti dal donatario per l’assistenza prestata al defunto donante.
Infatti, nonostante l’onere imposto con la donazione non sia un vero e proprio corrispettivo, esso comporta pur sempre una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale; pertanto, la determinazione del valore del bene donato, da considerarsi ai fini della riunione fittizia per la collazione, deve essere effettuata tenendo conto del valore dell’onere, che, quindi, deve essere detratto dal valore del bene donato. (Cass. sent. n. 6925 del 7.04.2015)