La natura dei crediti: ipotecari, privilegiati e chirografari

Una regola fondamentale per il nostro ordinamento è quella della par condicio creditorum, in base alla quale tutti i creditori hanno diritto di soddisfarsi in pari misura sul patrimonio del proprio debitore.

CONCORSO DEI CREDITORI

Ciò significa che, salve le ipotesi che vedremo in seguito, i creditori generalmente concorrono allo stesso modo nel ricevere quanto a loro spettante e, in caso di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare integralmente ciascun creditore, essi concorrono proporzionalmente in base all’entità del proprio credito.

La regola si applica in particolar modo nelle fasi giudiziali di riparto dell’attivo, a seguito di una procedura esecutiva sui beni del debitore o in caso di fallimento del medesimo; essa, tuttavia, vale come criterio generale da applicare in tutti i rapporti obbligatori tra debitore e creditore.

CREDITI PRIVILEGIATI

Vi si deroga in presenza di crediti “privilegiati”, ai quali cioè la legge attribuisce un valore particolare in relazione alla natura degli stessi, attribuendo una prelazione – cioè una preferenza – rispetto agli altri crediti.

Nel codice civile e nelle leggi speciali troviamo diversi esempi di crediti privilegiati, tra cui  i crediti scaturenti da rapporto di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti dovuti per tributi diretti allo Stato.

CREDITI IPOTECARI

Anche i crediti garantiti da ipoteca sono privilegiati rispetto agli altri, anzi godono di particolare favore nella ripartizione del patrimonio del debitore, in quanto vengono soddisfatti per primi.
Tra i crediti ipotecari speciali vi sono quelli fondiari, derivanti dalla concessione di mutui e e finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari, i quali sono disciplinati dal Testo Unico Bancario, che regolamenta anche la fase esecutiva stabilendo un diritto dell’istituto di credito creditore all’assegnazione immediata delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.

ORDINE DEI PRIVILEGI

Si parla di “ordine di privilegi”  proprio con riferimento alla graduazione dei crediti, stabilita dal codice civile agli artt. 2771 ss., che detta una disciplina minuziosa in relazione alla natura dei singoli crediti concorrenti.

In estrema sintesi possiamo dire che, in caso di concorso tra creditori sul ricavato della vendita di beni immobili, dedotte le spese sostenute, vengono soddisfatti per primi i creditori fondiari ed ipotecari; se il patrimonio è sufficiente verranno soddisfatti anche gli altri creditori, nell’ordine previsto dal codice civile.

Per citare solo qualche esempio e semplificando: i crediti relativi al rapporto di lavoro, per t.f.r. e retribuzioni non pagate, che vengono soddisfatti per primi tra i crediti privilegiati generali, i crediti previdenziali, i crediti per tributi indiretti e così via, in base all’elencazione dell’art. 2778 c.c..

Infine, saranno soddisfatti – o non soddisfatti se il patrimonio è incapiente – i crediti chirografari, cioè tutti i crediti diversi, non assistiti da alcun privilegio.

pubblicato il 10/11/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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