In altro articolo pubblicato il 24 agosto 2016 ci siamo occupati del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 13-7-2016 ed entrato in vigore il 28/07/2016.
Si è detto che le norme del decreto 126/16 dettavano la disciplina generale dei procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni; l’individuazione dei i dettagli della materia, in particolare l’elenco delle attività soggette alla SCIA, venivano rinviati ad un successivo provvedimento legislativi.
CONTENUTO DEL D.LGS 222/2016
Tale provvedimento è stato approvato con l’emanazione del decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/11/2016, nel quale è stato individuato l’elenco delle attività soggette a SCIA e ad altre comunicazioni, contenuto nella tabella A allegata al decreto.
In particolare, gli ambiti delle attività individuate nel decreto riguardano le attività commerciali, l’edilizia e l’ambiente.
I SETTORI DI CUI ALLA TABELLA A
Tra le prime rientrano: commercio su area privata e commercio su area pubblica; somministrazione di alimenti e bevande; strutture ricettive e stabilimenti balneari; spettacoli e intrattenimenti; sale giochi; autorimesse; distributori di carburanti; officine di autoriparazione; acconciatori ed estetisti; panifici; tintorie e lavanderie; attività tipografiche, fotografiche, ed altre assimilabili.
Per il settore dell’edilizia la tabella allegata al decreto elenca i vari tipi di interventi edilizi, indicando per ciascuno di essi il regime amministrativo di riferimento, cioè permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere.
Riguardo all’ambiente, vengono indicati i procedimenti riguardanti l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale), la Via ( Valutazione di impatto ambientale), l'Aua (Autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, gli scarichi idrici, ed ulteriori attività legate all’ambiente.
I titoli abilitativi sono i seguenti: la SCIA ( Segnalazione certificata di inizio attività); l'autorizzazione espressa; il silenzio-assenso; la comunicazione.
SCIA – SCIA UNICA – SCIA CONDIZIONATA
La SCIA può essere a sua volta di tre tipi: semplice, unica o condizionata.
Il procedimento per la SCIA semplice è previsto dell'art. 19 della legge 241/90, che dispone che l'attività può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della segnalazione; entro 60 giorni (30 in materia edilizia) la pubblica amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e, quando ne accerta la carenza, può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.
La SCIA unica fa riferimento al caso in cui debbano essere presentate più comunicazioni per l’attività da svolgere: in quest’ipotesi l'interessato potrà presentare un'unica Scia allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
Se entro 60 giorni (30 in materia edilizia) si accerta la carenza dei requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.
Quando la Scia è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, si parla di SCIA condizionata, nel qual caso l'interessato dovrà presentare l'istanza di autorizzazione allo Sportello Unico contestualmente alla Scia; l'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.
AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
Se la tabella indica l 'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990; laddove è previsto il regime della comunicazione, essa, eventualmente corredata delle necessarie asseverazioni o certificazioni richieste dalla legge, produce effetto dal momento della presentazione all’amministrazione interessata o allo Sportello Unico.
Nel settore edilizio, oltre a modificare alcune disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia), il decreto rinvia ad un successivo provvedimento, da emanare entro 60 giorni, per l'adozione di un glossario unico contenente l'elenco delle principali opere edilizie e l'individuazione del relativo regime giuridico.
Per chi fosse interessato all’argomento si consiglia la lettura della Tabella A, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in allegato al decreto, per l’individuazione – all’interno dell’elenco ivi contenuto - dell’attività da svolgere e del procedimento da seguire per l’inizio, la modifica o la cessazione della stessa.