L’esecutore testamentario

 Nel momento in cui si decide di fare testamento può sorgere l’esigenza di affidare l’amministrazione del proprio patrimonio, una volta aperta la successione, ad un determinato soggetto.

La necessità di nominare un esecutore testamentario è particolarmente sentita nel caso in cui il patrimonio del testatore sia cospicuo e comprenda più cespiti immobiliari e titoli finanziari, oppure partecipazioni societarie o attività imprenditoriali.

DESIGNAZIONE NEL TESTAMENTO

La figura dell’esecutore, in tal modo, garantisce al testatore l’affidamento del patrimonio ad una persona che egli reputa in grado di amministrarlo, anche al fine di prevenire dissidi tra gli eredi.

Il testatore, infatti, designerà una persona di sua fiducia, scegliendola tra gli eredi e legatari oppure nominando un terzo per affidargli l’incarico della gestione dei beni ereditari.

ACCETTAZIONE O RINUNZIA

Secondo quanto prevede il codice civile all’art. 702 l’esecutore testamentario nominato nel testamento, dopo che si è aperta la successione, è tenuto a presentarsi  presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione per esprimere la  volontà di accettare o rinunziare alla nomina; la legge non prevede un termine per tale dichiarazione ma chiunque vi abbia interesse può rivolgersi all’autorità giudiziaria per far fissare un termine, scaduto il quale l’incarico si intende rinunziato.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Un termine è invece previsto per il possesso dei beni ereditari da parte dell’esecutore, che non può protrarsi oltre un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo autorizzazione del giudice.

L’amministrazione del patrimonio, invece, può proseguire anche oltre l’anno, fino a che siano eseguite esattamente le disposizioni di ultima volontà del defunto; in tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 12241 del 14 giugno 2016.

Nella gestione del patrimonio ereditario l’esecutore deve comportarsi da buon padre di famiglia, agendo in buona fede secondo regole di correttezza e lealtà; per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio la vendita di beni, dovrà ottenere l’autorizzazione del Tribunale presso cui è stata aperta la successione.

Nel caso di gravi irregolarità nella gestione ciascun erede o legatario può chiedere all’autorità giudiziaria di esonerare l’esecutore dall’incarico.

COMPENSO E SPESE

Per quanto riguarda, infine, il compenso e le spese di gestione la legge prevede che l’ufficio dell’esecutore è generalmente gratuito; il testatore, tuttavia, può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. Sempre a carico dell’eredità sono, invece, le spese sostenute dall’esecutore nello svolgimento dell’incarico.

pubblicato il 29/11/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
L’esecutore testamentarioValutazione: 4/5
(basata su 1 voti)
ARTICOLI CORRELATI