Nella stipula dei contratti molto spesso le parti pattuiscono che una parte versi all’altra una somma di denaro a titolo di caparra, con funzioni ed effetti diversi a seconda che si tratti di caparra confirmatoria o caparra penitenziale, entrambe a loro volta distinte dalla clausola penale.
Vediamo quali sono le differenze, partendo dalla disciplina del codice civile, che regola i due tipi di caparra agli artt. 1385 e 1386 del codice civile.
CAPARRA CONFIRMATORIA
La caparra confirmatoria ha lo scopo di garantire l’adempimento delle prestazioni contrattuali, costituendo allo stesso tempo un anticipo sul risarcimento in caso di inadempimento.
Più precisamente, nel caso in cui entrambe le parti eseguano correttamente le loro prestazioni, la caparra va restituita a chi l’ha versata; nel caso di inadempimento, invece, la funzione risarcitoria della caparra è regolata dall’art. 1385 c.c. in relazione al soggetto inadempiente.
Se, infatti, a non dare adempimento alla propria prestazione è chi ha versato la caparra, l’altra parte ha diritto a trattenerla, esercitando il diritto di recesso dal contratto, in tal modo ritenendosi ripagato del danno subito; se, al contrario, ad essere inadempiente è colui che ha ricevuto la caparra, la controparte ha diritto di recedere dal contratto ed esigere un importo pari al doppio di quella versata; in tal modo egli potrà reintegrare il danno subito.
In entrambi i casi la parte adempiente può, in alternativa, decidere di far valere la risoluzione del contratto e di chiedere il risarcimento del danno, indipendentemente dall’importo della caparra che potrà essere imputata in conto risarcimento o eventualmente da questo scomputata, in base all’esito del giudizio che il danneggiato dovrà intentare per l’accertamento e la quantificazione del danno.
CAPARRA PENITENZIALE
Al momento della stipula del contratto è possibile anche prevedere il versamento di una caparra penitenziale, in caso di recesso dal contratto di una delle parti; la differenza con la caparra confirmatoria, pertanto, è nella causa, cioè nel fatto che la confirmatoria è prevista in caso di inadempimento contrattuale mentre la penitenziale in caso di esercizio – legittimo – del diritto di recesso.
La caparra penitenziale, dunque, è il corrispettivo del recesso, cioè il “costo” che una parte deve sopportare per esercitare un diritto che, in ogni caso, pregiudica le aspettative dell’altra nella stabilità del contratto.
Secondo il dettato dell’art. 1386 se nel contratto viene stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso; in questo caso, il recedente perde la caparra data, o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
CLAUSOLA PENALE
Un cenno, infine, alla clausola penale o semplicemente “penale”, comunemente inserita nei più svariati contratti, con la quale si conviene che, in caso di mancato o ritardato adempimento, la parte responsabile debba versare all’altra una determinata somma, il cui importo è stabilito in contratto; la differenza con la caparra confirmatoria, pure prevista per l’ipotesi d’indampimento, sta dunque nel fatto che la caparra è versata in anticipo rispetto all’esecuzione del contratto, mentre il versamento della penale è eventuale e dovuto solo nel caso di inadempimento.
Lo scopo della penale è quello di limitare il risarcimento alla somma pattuita nella clausola, salvo diversa volontà delle parti e, allo stesso tempo, di agevolare l’eventuale giudizio per il pagamento della penale che non dovesse essere versata spontaneamente dal soggetto inadempiente; il codice civile, infatti, all’art. 1382 dispone che la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno subito dalla parte adempiente.